23 aprile 2011

NOTIZIE GIURIDICHE


Anas CONDANNATA A risarcisce 1 milione di euro
chi si crede imbattibile e invincibile si scopre all’improvviso battibile e in grado di perdere , e alla fine la realtà fa sempre tremare !!!!
Un’altra sentenza del Tribunale Civile in favore del cittadino che subisce un danno, più o meno grave, a causa delle condizioni dell’asfalto. L’Anas viene condannata a risarcire  ad un 






motociclista rimasto sulla sedia a rotelle.
L’Anas, gestore della rete stradale in questione, dovrà ora versare 1 milione e 409 mila euro, più tutti gli interessi intercorsi dal giorno del sinistro e le spese legali.
Una bella vittoria legale che speriamo serva da ulteriore monito per i gestori delle strade.
Nel luglio del 2003 il giovane viaggiava con la sua moto ed i suoi amici in direzione Venezia.
al Km 45, della ss 309 all’altezza di Codigoro, le ruote della Yamaha del giovane, perdono aderenza in un pericoloso tratto caratterizzato da avvallamenti, fino a quando Fabio non viene disarcionato dalla sua moto una buca di 6 cm. Gli amici, più avanti rispetto a lui, non si accorgono immediatamente dell’accaduto. Saranno poi loro a chiamare l’ambulanza e i carabinieri che giungeranno sul posto in un secondo momento.
“In quell’incidente Fabio ha riportato lesioni gravissime e oggi è paraplegico in maniera irreversibile. Abbiamo deciso di fare causa all’Anas per la mancata manutenzione della statale e chiedere il risarcimento del danno, enorme, subito dal ragazzo”. Queste le parole dell’avvocato Gisella Rossi, che allora dichiarò una “durissima battaglia contro l’Anas”, rea di non avere prestato la giusta attenzione e di avere così provocato indirettamente il danno.
Quella battaglia e stata vinta , quella battaglia segna per sempre un segno indelebile nella giurisprudenza di leggittimita’ e un monito a chi pensa di farla franca , pertanto amministrazioni tutte , responsabili politici , chiaccheroni voi tutti verrete puniti severamente !

NOTIZIE GIURIDICHE


Quando in centro storico  cadi con la moto per una buca è colpa del comune
Una sentenza della Cassazione apre nuovi fronti di attacco per garantire manutenzione stradale da parte dello Stato
Questo è un dato di fatto confermato persino da componenti del Governo che lo hanno ammesso quasi pubblicamente







Se un motociclista cade a causa della mancanza di manutenzione delle strade del centro storico (ma non solo), il Comune deve risarcire il danno. A questo punto, però, si apre un fronte di battaglia nuovo: intanto che tentiamo di convincere le amministrazioni a curare le strade prima, possiamo e dobbiamo farle pagare poi.
Un valido esempio di come una rivoluzione sia in arrivo in tal senso è rappresentato da novità come iRoadSafety: un applicazione gratuita per smartphone che consente a chiunque la installi sul suo telefonino di inviare segnalazioni sui pericoli della strada (buche, guardrail danneggiati, alterazioni del manto stradale, etc.). La posizione geografica del pericolo segnalato verrà tratta direttamente dal sensore GPS dello smartphone. I dati raccolti verranno girati poi alle amministrazioni.
La sentenza
Cass. Civ. Sez. III, sentenza 15/10/2010, n. 21328, ribadendo e precisando alcuni principi già enunciati in una sentenza di solo alcuni mesi prima (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 22 aprile 2010, n. 9456)
I danni conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell’Amministrazione che ha la proprietà ovvero la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni devono essere risarciti dal Comune di competenza, in quanto sullo stesso gravano gli obblighi del custode.
In particolare nella circostanza la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva chiesto di essere risarcito dal Comune per i danni subiti a causa di un incidente occorsogli cadendo dalla sua vespa, in una strada antica, sdrucciolevole e caratterizzata da numerosi avvallamenti, situata nel centro storico di un piccolo Comune siciliano.
I giudici hanno quindi accolto il ricorso sostenendo che le motivazioni muovono dalla constatazione che, in base all’art. 2051 del codice civile, incombe sul Comune sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti, attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l’impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada.
Secondo quanto stabilisce l’art. 2051 c.c., del resto, spetta al Comune l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito ovvero, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente.

NOTIZIE GIURIDICHE


Cassazione: l'ente gestore è tenuto a risarcire il danno causato dal ghiaccio


Sentenza 20 gennaio - 24 febbraio 2011, n. 4495

Svolgimento del processo

1.- Alle 8.50 del 22.12.1990, sull'autostrada XXX in direzione (OMISSIS) , l'autovettura di Liquiplast s.r.l. slittò sul fondo stradale ghiacciato (nonostante il bel tempo), urtò il guard-rail e riportò danni.

La proprietaria agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti di Autostrade s.p.a., riferendo che alcuni minuti più tardi la stessa sorte era toccata ad un altro autoveicolo.

La convenuta resistette ed il tribunale di Lucca rigettò la domanda con sentenza n. 1397/03. Ritenne che l'art. 2051 c.c. non potesse trovare applicazione e che la responsabilità ex art. 2043 c.c. dovesse essere esclusa in quanto, in quel mese e in quell'area, la presenza di ghiaccio costituisce evento non assolutamente straordinario ma sicuramente infrequente.

2.- L'appello di Liquiplast è stato rigettato dalla corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1861/05 sui rilievi che, in base ai principi enunciati dalla corte di Cassazione (Cass., nn. 12314/98 e 921/98), l'art. 2051 c.c. era inapplicabile per l'impossibilità di controllo della reste autostradale da parte della concessionaria, mentre della responsabilità di Autostrade ex art. 2043 c.c. difettavano i presupposti in quanto, nel primo giorno dell'inverno, "il gelo non è fenomeno che possa essere preventivato come sussistente quotidianamente" e perché della presenza di ghiaccio la società concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima.

L'appellante è stata condannata anche alle spese.

3.- Ricorre per cassazione Liquiplast s.r.l. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Autostrade per l'Italia s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. - Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. in riferimento al nuovo orientamento in tema di applicabilità dell'art. 2051 c.c. al gestore di autostrade; col secondo per vizio di motivazione per avere la corte d'appello ritenuto che la situazione di pericolo fosse straordinaria senza compiere alcuna indagine sulle condizioni meteorologiche del periodo e sulle caratteristiche del luogo dove il fatto era avvenuto, e senza considerare né la mancanza di segnalazioni di pericolo né che, nel lasso di tempo intercorso tra la segnalazione ricevuta dalla polizia circa la presenza di ghiaccio ed il momento dell'evento, non era stata adottata alcuna misura volta ad eliminare il pericolo o ad avvertire gli utenti.

3.- Il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito.

In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio.

Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento (ex multis, Cass., n. 15383/06), sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa.

4.- Da tali principi la corte territoriale s'è discostata laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, che deciderà sul gravame di Liquiplast nel rispetto degli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione.