23 aprile 2011

NOTIZIE GIURIDICHE


Quando in centro storico  cadi con la moto per una buca è colpa del comune
Una sentenza della Cassazione apre nuovi fronti di attacco per garantire manutenzione stradale da parte dello Stato
Questo è un dato di fatto confermato persino da componenti del Governo che lo hanno ammesso quasi pubblicamente







Se un motociclista cade a causa della mancanza di manutenzione delle strade del centro storico (ma non solo), il Comune deve risarcire il danno. A questo punto, però, si apre un fronte di battaglia nuovo: intanto che tentiamo di convincere le amministrazioni a curare le strade prima, possiamo e dobbiamo farle pagare poi.
Un valido esempio di come una rivoluzione sia in arrivo in tal senso è rappresentato da novità come iRoadSafety: un applicazione gratuita per smartphone che consente a chiunque la installi sul suo telefonino di inviare segnalazioni sui pericoli della strada (buche, guardrail danneggiati, alterazioni del manto stradale, etc.). La posizione geografica del pericolo segnalato verrà tratta direttamente dal sensore GPS dello smartphone. I dati raccolti verranno girati poi alle amministrazioni.
La sentenza
Cass. Civ. Sez. III, sentenza 15/10/2010, n. 21328, ribadendo e precisando alcuni principi già enunciati in una sentenza di solo alcuni mesi prima (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 22 aprile 2010, n. 9456)
I danni conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell’Amministrazione che ha la proprietà ovvero la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni devono essere risarciti dal Comune di competenza, in quanto sullo stesso gravano gli obblighi del custode.
In particolare nella circostanza la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva chiesto di essere risarcito dal Comune per i danni subiti a causa di un incidente occorsogli cadendo dalla sua vespa, in una strada antica, sdrucciolevole e caratterizzata da numerosi avvallamenti, situata nel centro storico di un piccolo Comune siciliano.
I giudici hanno quindi accolto il ricorso sostenendo che le motivazioni muovono dalla constatazione che, in base all’art. 2051 del codice civile, incombe sul Comune sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti, attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l’impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada.
Secondo quanto stabilisce l’art. 2051 c.c., del resto, spetta al Comune l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito ovvero, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente.

Nessun commento:

Posta un commento