08 marzo 2011

LO SAPEVATE CHE ...........a cura di giulio 78 , slevin, fabio, lilyth cristy.


Garante privacy: i dati personali del lavoratore contenuti nel computer aziendale non sono accessibili al datore di lavoro



I dati contenuti nel computer aziendale, non attinenti alla prestazione lavorativa del lavoratore subordinato, non sono accessibili al datore di lavoro ma l'azienda ha il diritto di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. E' quanto stabilisce l'Autorità garante per la protezione dei dati personali(newsletter n. 346 del 1°marzo 2011) in merito al ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento. Nel corso dell'istruttoria, l'azienda ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. Il Garante non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L'Authority, precisando che il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali, ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nel contenzioso penale

LO SAPEVATE CHE ...........a cura di giulio 78 , slevin, fabio, lilyth cristy.


La nuova disciplina degli appalti pubblici dopo l'atteso Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Nel diritto editore ha organizzato il seguente Convegno: La nuova disciplina degli appalti pubblici dopo l'atteso Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Si terrà a Roma, T.A.R. Lazio il 16 marzo 2011 ore 16.00. Presiede Giorgio GIOVANNINI Presidente T.a.r. Lazio e sono previsti i seguenti interventi: Giuseppe MORBIDELLI (Professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza La Sapienza di Roma) "Le tematiche della qualificazione"; Maria Alessandra SANDULLI (Professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza Roma Tre) "Il contenzioso speciale sugli appalti pubblici"; Marco LIPARI (Consigliere di Stato) "Procedure diaggiudicazione e contratto dopo l'attuazione della direttiva 66/2007/CE: accesso e comunicazioni, stand still, inefficacia"; Mario Alberto di NEZZA (Consigliere Tar Lazio) Il ruolo dell'Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici;

NOTIZIE GIURIDICHE


Cassazione: caduta sull'autobus, il passeggero va indennizzato anche se non è colpa dell'autista

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4442/2011) ha stabilito che in caso di danni derivati da una caduta avvenuta all'interno di un autobus danno diritto ad un indennizzo anche se l'autista non ha colpa alcuna. Il caso esaminato dalla Corte (sesta sezione penale) riguarda unpasseggero catanese caduto sul pavimento dell'autobus dopo una brusca frenata. La caduta, spiega la Corte, non era da imputare al conducente dell'autobus che "non aveva la possibilita' di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito l'esclusiva responsabilita' dell'evento". Al passeggero i giudici di merito avevano già accordato un modesto indennizzo e il caso finiva quindi in Cassazione dove il danneggiato chiedeva di ottenere una somma maggiore a titolo di risarcimento danni. La Corte ha respinto il ricorso ed ha precisato quando ricorre la presunzione di responsabilita' negli incidenti accaduti sull'autobus. "In tema di trasporto di persone - si legge in sentenza - la presunzione di responsabilita' di cui all'art. 1681 a carico del vettore per i danni del viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attivita' delvettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore". La Cassazione ha fatto anche notare che la sentenza impugnata non si e' discostata da questo orientamento dato che il conducente dell'autobus "era stato costretto a frenare all'improvviso". Il passeggero, insomma, avra' solo diritto ad un modesto indennizzo.