27 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

Classi numerose, vittoria Codacons per risarcimento danno esistenziale

 

E’ la prima vittoria contro la Pubblica Amministrazione in Italia, tramite l’azione collettiva della class action. E’ la stessa Codacons , che aveva dato il via all’azione, che comunica la notizia, dopo la sentenza del Tar del Lazio (n° 552/2011). La Codacons, infatti, aveva proposto un’azione collettiva contro il Ministero dell’Istruzione, per richiedere un risarcimento a favore delle famiglie che avevano mandato i figli in classi numerose e sovraffollate, cioè al di là dei limiti normativi previsti. Il Tar ha accolto il ricorso, concedendo al Ministero un lasso di tempo di 120 giorni, per approntare un piano di edilizia scolastica e organizzativo, tale da risolvere il problema delle cosiddette classi “pollaio”. La Codacons aveva richiesto 2500 euro per famiglia, argomentando del danno esistenziale che tale sovraffollamento avrebbe procurato ai ragazzi coinvolti in tali aule. Secondo l’associazione in difesa dei consumatori sarebbero gli stessi insegnanti a subire un danno. Inoltre, sarebbero a rischio sovraffollamento ben 12000 classi, il 28% del totale. La questione è destinata senz’altro a proseguire e non risolversi con questa sentenza. Difficile che il risarcimento possa avere attuazione, anche in considerazione dell’enorme numero di persone coinvolte nel caso e dalla quasi impossibilità pratica di dimostrare i requisiti richiesti per ottenere il risarcimento. Ma la questione sollevata, per lo meno, ha il merito di accendere i fari su un problema molto italiano.

NOTIZIE GIURIDICHE

Assistenza al familiare disabile: permessi retribuiti anche in caso di lontananza

La sentenza del Tar Puglia-Bari n. 63 del 14 gennaio 2011 si pronuncia in materia di fruibilità da parte del lavoratore dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992. La legge prevedeva che colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità -parente o affine entro il terzo grado, convivente- ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. La normativa in proposito prevedeva inoltre che il genitore o il familiare lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, e che sia con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. L'inciso "con lui convivente", inizialmente presente nel testo dell'articolo 33, è stato poi soppresso dall'art. 19 della legge 53 del 2000. Secondo la circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007 il requisito della continuità non coincide con l'assistenza quotidiana, ma è sufficiente che tale assistenza si svolga secondo criteri di sistematicità e adeguatezza, che non si escludono in caso di lontananza del dipendente dalla sede del disabile. Quindi la distanza non può essere considerata elemento risolutivo per la mancata concessione del beneficio. Secondo i giudici il valore dell'autorganizzazione dell'amministrazione (nel caso di specie la Guardia di Finanza) e quello della tutela della salute (art. 32 Cost.) devono essere bilanciati, rimanendo preminente il diritto alla salute della persona assistita. Siffatta disciplina deve quindi essere estesa anche ai dipendenti della Guardia di Finanza: in caso contrario si verificherebbe una situazione discriminante per tale categoria di lavoratori. Premesso ciò, il TAR si è pronunciato favorevolmente nei confronti della richiesta del dipendente della Guardia di finanza di usufruire dei tre giorni di permesso mensile finalizzati all'assistenza del familiare.