DANNI DAL COMUNE ANCHE SE LA STRADA è PROPRIETA’ PRIVATA
Risarciti gli effetti dell’allagamento
Il comune può essere condannato a risarcire i danni provocati dalla cattiva manutenzione di una strada anche se di proprietà privata. Infatti, in caso di uso pubblico di fatto della via, l'ente locale ha l'obbligo di sorvegliare che siano effettuati tutti i lavori necessari per evitare pericoli per la cittadinanza e, in caso di omissione, risponde direttamente del danno provocato.
Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 7/2010 che ha respinto il ricorso di un comune in provincia di Roma condannato insieme alla provincia a risarcire i danni subiti da due coniugi.
A seguito di una forte pioggia, l'acqua riversatasi sul lotto (un terreno con un fabbricato) di loro proprietà dalla strada provinciale adiacente aveva provocato il cedimento del muro di contenimento posto lungo il confine.
Per questo motivo avevano chiesto la condanna dell'amministrazione provinciale al risarcimento del danno subito, l'ente locale, costituitosi in giudizio, ha sostenuto che le cause del sinistro erano dovute all'intensità del fenomeno e alla carente manutenzione della strada comunale che dal campo sportivo si immetteva sulla provinciale e ha, quindi, chiamato in causa anche il comune. Il tribunale, nel condannare entrambi gli enti al risarcimento del danno, ho stabilito che i danni si dovevano imputare a una pluralità di cause concorrenti, tutte riconducibili alla mancata esecuzione di lavori di manutenzione di un tratto di fognatura sulle due strade.
In secondo grado il comune ha negato di essere tenuto al risarcimento facendo valere il fatto che la strada, all'epoca del sinistro, era di proprietà di due privati. La corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha solo modificato l'entità dell'indennizzo riconoscendo comunque la colpa sia della provincia, sia del comune. Contro questa decisione è stato quindi presentato ricorso in Cassazione.
Di fronte ai giudici di legittimità il comune ha contestato la consulenza tecnica d'ufficio e la decisione nella parte in cui hanno riconosciuto un «uso pubblico di fatto» della strada privata addossando in tal modo all'ente locale l'obbligo di risarcire il danno. Secondo il ricorrente, infatti, essere tenuti a eseguire la manutenzione di un tratto di fognatura che corre sotto una strada privata non è sufficiente per assegnare alla via lo status di strada a uso pubblico.
Il comune, pertanto, doveva essere considerato totalmente estraneo ai fatti in quanto non proprietario del bene che aveva contribuito a determinare il sinistro. Non solo. Secondo l'ente locale il concetto di «uso pubblico di fatto» non sarebbe affatto condivisibile dal momento che questa locuzione potrebbe al massimo significare che esiste una servitù di passaggio sull'area che non sposterebbe tuttavia nulla ai fini del soggetto obbligato al risarcimento.
In sostanza, senza un atto di trasferimento ufficiale all'ente pubblico territoriale, il comune doveva essere considerato totalmente estraneo alla vicenda. La Cassazione, nel decidere la controversia, respingendo il ricorso dell'ente locale, ha stabilito al contrario che il comune deve rispondere dei danni causati al privato non perché proprietario della strada, ma «in quanto detta strada era destinata a pubblico transito».
La via in questione, infatti, era l'unica strada di accesso allo stadio comunale con la conseguenza, ha precisato la Corte, che se un comune consente «alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area privata., assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata», Pertanto, conclude la Cassazione, I’inosservanza di questo dovere primario di sorveglianza da parte della pubblica amministrazione «integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area» senza che abbia alcun rilievo il fatto che la strada sia privata e che sul proprietario incomba l'obbligo della manutenzione.
Per questo motivo avevano chiesto la condanna dell'amministrazione provinciale al risarcimento del danno subito, l'ente locale, costituitosi in giudizio, ha sostenuto che le cause del sinistro erano dovute all'intensità del fenomeno e alla carente manutenzione della strada comunale che dal campo sportivo si immetteva sulla provinciale e ha, quindi, chiamato in causa anche il comune. Il tribunale, nel condannare entrambi gli enti al risarcimento del danno, ho stabilito che i danni si dovevano imputare a una pluralità di cause concorrenti, tutte riconducibili alla mancata esecuzione di lavori di manutenzione di un tratto di fognatura sulle due strade.
In secondo grado il comune ha negato di essere tenuto al risarcimento facendo valere il fatto che la strada, all'epoca del sinistro, era di proprietà di due privati. La corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha solo modificato l'entità dell'indennizzo riconoscendo comunque la colpa sia della provincia, sia del comune. Contro questa decisione è stato quindi presentato ricorso in Cassazione.
Di fronte ai giudici di legittimità il comune ha contestato la consulenza tecnica d'ufficio e la decisione nella parte in cui hanno riconosciuto un «uso pubblico di fatto» della strada privata addossando in tal modo all'ente locale l'obbligo di risarcire il danno. Secondo il ricorrente, infatti, essere tenuti a eseguire la manutenzione di un tratto di fognatura che corre sotto una strada privata non è sufficiente per assegnare alla via lo status di strada a uso pubblico.
Il comune, pertanto, doveva essere considerato totalmente estraneo ai fatti in quanto non proprietario del bene che aveva contribuito a determinare il sinistro. Non solo. Secondo l'ente locale il concetto di «uso pubblico di fatto» non sarebbe affatto condivisibile dal momento che questa locuzione potrebbe al massimo significare che esiste una servitù di passaggio sull'area che non sposterebbe tuttavia nulla ai fini del soggetto obbligato al risarcimento.
In sostanza, senza un atto di trasferimento ufficiale all'ente pubblico territoriale, il comune doveva essere considerato totalmente estraneo alla vicenda. La Cassazione, nel decidere la controversia, respingendo il ricorso dell'ente locale, ha stabilito al contrario che il comune deve rispondere dei danni causati al privato non perché proprietario della strada, ma «in quanto detta strada era destinata a pubblico transito».
La via in questione, infatti, era l'unica strada di accesso allo stadio comunale con la conseguenza, ha precisato la Corte, che se un comune consente «alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area privata., assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata», Pertanto, conclude la Cassazione, I’inosservanza di questo dovere primario di sorveglianza da parte della pubblica amministrazione «integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area» senza che abbia alcun rilievo il fatto che la strada sia privata e che sul proprietario incomba l'obbligo della manutenzione.
Nessun commento:
Posta un commento