31 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

Sezioni Unite: se reato è prescritto il giudice civile non è vincolato a sentenza penale

 Con la sentenza n. 1768 del 26 gennaio 2011, le sezioni Unite civili hanno stabilito che in caso di prescrizione del reato, dichiarata con sentenza di non luogo a precedersi, il giudice civile non è vincolato al rispetto della sentenza penale, al contrario è solo la sentenza di assoluzione che ha efficacia extrapenale di giudicato nelle cause di risarcimento danni. Questo è il principio di diritto enunciato qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in quanto chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale concernente il problema dell’efficacia vincolante o meno della sentenza penale nel giudizio di risarcimento del danno, nella ipotesi in cui l’imputato sia stato prosciolto per una causa estintiva del reato. Prima di arrivare alla sentenza delle Sezioni unite, è questo il contesto in cui si inserisce la vicenda: nel 1981, una donna moriva di parto e il ginecologo e l’ostetrica venivano sottoposti a procedimento penale per rispondere di omicidio colposo. In primo grado, il tribunale condannava il medico e assolveva l’ostetrica per insufficienza di prove. In secondo grado, il giudice di appello, nel precisare che entrambi i soggetti avevano concorso a cagionare il fatto (il medico nella misura del 60% e la donna per il restante 40%), dichiarava prescritto il reato e condannava gli imputati al risarcimento del danno. La cassazione confermava (con sent. n. 5665 1992) la sentenza di appello ad eccezione della domanda di risarcimento del danno dell’ostetrica, considerato che nei suoi confronti non era stata emessa condanna generica neanche in primo grado. Essendo questo l’esito del giudizio penale, i congiunti della vittima, dopo aver transato la lite con il ginecologo, convenivano innanzi al giudice civile l’ostetrica per il risarcimento del danno. Il tribunale di Latina riteneva la convenuta responsabile nella stessa misura già stabilita dal giudice penale (il 40%). La Corte di Appello di Roma, invece, (con sentenza impugnata in seguito per cassazione) riteneva non vincolante a statuizione del giudice penale e stabiliva la colpa concorrente della ostetrica nella misura del 10%. Su ricorso per cassazione, proposto per violazione del giudicato penale e dell’art. 652 del c.p.c., la terza sezione civile della Cote di cassazione, investita del ricorso e ravvisando un contrasto giurisprudenziale di legittimità, concernente gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del danno, rimetteva gli atti alle Sezioni unite civili le quali, dopo essere passate in rassegna dei vari orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina, emettevano il seguente principio di diritto. “La disposizione - si legge dalla parte motiva della sentenza - di cui all’art. 652 c.p.p. (così come degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (…). In quest’ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” potendo ripartire la responsabilità in modo diverso rispetto a quello stabilito dal giudice penale

PER IL MONDO DEL LAVORO

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: imputabile di omicidio colposo, insieme al datore, per omessa segnalazione dei fattori di rischio

 Può profilarsi una responsabilità concorrente del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'azienda per l'omessa segnalazione dei fattori di rischio e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza e di formazione/informazione dei lavoratori benché lo stesso non sia titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica, di cui è invece titolare il datore di lavoro. E' quanto emerge dalla sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di condanna per il reato di omicidio colposo a carico del Rspp, laddove l'incidente mortale del lavoratore si sia verificato per evidenti carenze dell'apparato prevenzionale e per l'utilizzo di metodi di lavoro pericolosi e non segnalati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 

28 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

Cassazione: anche se con poche telefonate, si al reato di molestie. Importante è dolo generico del molestatore.

Integra il reato di molestie il comportamento del soggetto che arreca disturbo o molesta una donna con telefonate a sfondo erotico, anche se le telefonate stesse sono poche. La prima Sezione penale della Corte di cassazione ha infatti precisato che nonostante le telefonate effettuate dal molestatore non siano state numerose, il reato di cui all’art. 660 del codice penale si perfeziona lo stesso in quanto è sufficiente il dolo generico dell’agente, inteso come coscienza e volontà di arrecare molestie o disturbo alla persona offesa. Secondo la ricostruzione della vicenda, dopo la condanna al pagamento di 160 euro a titolo di ammenda in primo grado, l’uomo proponeva appello ma trattandosi di sentenza non appellabile ma solo ricorribile ai sensi dell’art. 593 c.p.p. co. 3 (“Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”), la Corte d’Appello di Salerno trasmetteva gli atti al Palazzaccio (ex art.568 c.p.p., co. 5, c.p.p.) per il giudizio di legittimità. In questa sede, la difesa, sosteneva tra i tanti motivi, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato e il fatto che le chiamate in uscita dal cellulare dell’imputato non fossero “numerose”, come precisava la sentenza di condanna, in quanto solo alcune di esse erano state provate. Investita della questione, la prima sezione penale di Piazza Cavour con la sentenza n. 1838 depositata il 21 gennaio 2011, nel respingere il ricorso dell’imputato-molestatore telefonico in quanto ritenuto infondato, ha spiegato in poche righe che il reato previsto dall’art. 660 del codice penale, “può ben essere integrato da poche telefonate disturbatrici ma concentrate nel tempo, specialmente laddove esse rivelino un contenuto particolarmente odioso, come di certo quelle attribuite all’imputato”. La Corte ha poi concluso precisando che, per potersi configurare l’illecito è inoltre sufficiente “il dolo generico, che risiede nella volontà e nella consapevolezza di arrecare disturbo alla parte offesa: la petulanza e il biasimevole motivo delle telefonate disturbatrici costituiscono elementi che confluiscono in quelli oggettivi della fattispecie, restando irrilevanti gli eventuali motivi personali (cfr. Cass. pen. Sez. 1°, n. 7051 in data 30.04.1998)”

NOTIZIE GIURIDICHE

Cassazione: il datore di lavoro non è esente da responsabilità per i danni causati ai dipendenti dai propri macchinari

Con la sentenza n. 1226 del 18 gennaio 2011 la Corte di Cassazione conferma il coinvolgimento del datore di lavoro nella responsabilità del danno causato a un dipendente dal macchinario usato nello svolgimento delle proprie mansioni. Anche se le apparecchiature sono dotate del marchio di conformità CE è affidata al datore di lavoro la responsabilità di accertarsi se esse siano in possesso di tutti i requisiti di legge relativi alla sicurezza dei dipendenti. E' il caso di un incidente occorso a un lavoratore nel pulire una macchina monoblocco priva di copertura nell'area di riavvolgimento del filo: pur utilizzando il guanto di protezione, la mano dell'operaio si è incastrata nel macchinario, procurando la frattura di un dito. Il Tribunale di Milano aveva quindi condannato il datore di lavoro a una multa di 300 euro per non aver fornito al lavoratore le necessarie istruzioni d'uso e per l'imprudenza di aver messo a disposizione dei dipendenti un macchinario con difetto. La Corte d'Appello aveva poi confermato la decisione, rigettando le argomentazioni di buona fede dell'imputato e di anomalia della macchina in fase di costruzione. Afferma la Suprema Corte: "(...) Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura.". Quanto alla formazione del dipendente, inoltre: "il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro".

NOTIZIE GIURIDICHE

È una tassa la prestazione pecuniaria da pagare a Consiglio dell’ordine degli avvocati

Con la sentenza n. 1782 depositata il 26 gennaio 2010 le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che la prestazione pecuniaria necessaria per l’iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati è una “tassa” e pertanto tutte le controversie concernenti i contributi da versare al Consiglio dell’Ordine o al Consiglio Nazionale Forense devono essere devolute al giudice tributario. Adite in seguito alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c., le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione hanno stabilito che nonostante l’art. 14, d. lgs. n. 382 del 1944 definisca come “contributo” la prestazione dovuta dagli iscritti nell’albo per le spese del funzionamento del Consiglio (Nazionale Forense), questa denominazione è irrilevante per stabilire la natura tributaria della prestazione che è invece una “tassa”. Inoltre l’art. 7, co. 2, dello stesso decreto legislativo n. 382/1944, prevede che “il Consiglio (dell’Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all’ente “Consiglio”, una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcune possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell’albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza dell’ordine. Siffatta “tassa” si configura come una “quota associativa” rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l’iscrizione all’albo è conditio sine qua non per il rilascio legittimo esercizio delle professione”. Le Sezioni unite civili, hanno infine illustrato i due elementi che caratterizzano il tributo: la doverosità della prestazione (chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo, tassa di iscrizione e la tassa annuale, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione rogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto) e la “natura tributaria” della prestazione (il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante. Il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio in un determinato albo. La spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all’ente delegato dall’ordinamento al controllo dell’albo specifico nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest’ultimi alle predette prestazioni)

27 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

Classi numerose, vittoria Codacons per risarcimento danno esistenziale

 

E’ la prima vittoria contro la Pubblica Amministrazione in Italia, tramite l’azione collettiva della class action. E’ la stessa Codacons , che aveva dato il via all’azione, che comunica la notizia, dopo la sentenza del Tar del Lazio (n° 552/2011). La Codacons, infatti, aveva proposto un’azione collettiva contro il Ministero dell’Istruzione, per richiedere un risarcimento a favore delle famiglie che avevano mandato i figli in classi numerose e sovraffollate, cioè al di là dei limiti normativi previsti. Il Tar ha accolto il ricorso, concedendo al Ministero un lasso di tempo di 120 giorni, per approntare un piano di edilizia scolastica e organizzativo, tale da risolvere il problema delle cosiddette classi “pollaio”. La Codacons aveva richiesto 2500 euro per famiglia, argomentando del danno esistenziale che tale sovraffollamento avrebbe procurato ai ragazzi coinvolti in tali aule. Secondo l’associazione in difesa dei consumatori sarebbero gli stessi insegnanti a subire un danno. Inoltre, sarebbero a rischio sovraffollamento ben 12000 classi, il 28% del totale. La questione è destinata senz’altro a proseguire e non risolversi con questa sentenza. Difficile che il risarcimento possa avere attuazione, anche in considerazione dell’enorme numero di persone coinvolte nel caso e dalla quasi impossibilità pratica di dimostrare i requisiti richiesti per ottenere il risarcimento. Ma la questione sollevata, per lo meno, ha il merito di accendere i fari su un problema molto italiano.

NOTIZIE GIURIDICHE

Assistenza al familiare disabile: permessi retribuiti anche in caso di lontananza

La sentenza del Tar Puglia-Bari n. 63 del 14 gennaio 2011 si pronuncia in materia di fruibilità da parte del lavoratore dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992. La legge prevedeva che colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità -parente o affine entro il terzo grado, convivente- ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. La normativa in proposito prevedeva inoltre che il genitore o il familiare lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, e che sia con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. L'inciso "con lui convivente", inizialmente presente nel testo dell'articolo 33, è stato poi soppresso dall'art. 19 della legge 53 del 2000. Secondo la circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007 il requisito della continuità non coincide con l'assistenza quotidiana, ma è sufficiente che tale assistenza si svolga secondo criteri di sistematicità e adeguatezza, che non si escludono in caso di lontananza del dipendente dalla sede del disabile. Quindi la distanza non può essere considerata elemento risolutivo per la mancata concessione del beneficio. Secondo i giudici il valore dell'autorganizzazione dell'amministrazione (nel caso di specie la Guardia di Finanza) e quello della tutela della salute (art. 32 Cost.) devono essere bilanciati, rimanendo preminente il diritto alla salute della persona assistita. Siffatta disciplina deve quindi essere estesa anche ai dipendenti della Guardia di Finanza: in caso contrario si verificherebbe una situazione discriminante per tale categoria di lavoratori. Premesso ciò, il TAR si è pronunciato favorevolmente nei confronti della richiesta del dipendente della Guardia di finanza di usufruire dei tre giorni di permesso mensile finalizzati all'assistenza del familiare.

25 gennaio 2011

Good Morning Velletri















Good Morning Velletri



Così si chiamerà la nuova Rubrica che immortalerà con foto e filmati , i fatti negativi della nostra città , e che si spera trovi al più presto una soluzione più efficace e non temporanea

24 gennaio 2011

Velletri e dintorni


Via borgia questa mattina , come anche in altre via il cedimento del sottosuolo provoca queti problemi , per non parlare delle strade cittadine un vero colabrodo al quale il porvi rimedio attappando le stesse , non risolverebbe il problema , velletri ha bisogno di qualcosa di più concreto