26 marzo 2011

IMPOPOLARE POLITICA di marcus brutus


SUPERBOLLO in arrivo per SUV e auto

Il  Fisco colpisce ancora  da qualche parte dovrà pur prendere i denari; ed allora ecco balenare l'idea del Governo, e della SOVRATTASSA sulle vetture di potenza superiore ai 130 kw in aggiunta a quella del bollo che già si paga oggi alle Regioni sulle autovetture. Questo nuovo pizzo legalizzato  compenserà il taglio dei trasferimenti dal Governo per quattro miliardi realizzato l'anno scorso.
 Tra l'altro, queste risorse sono già state promesse ai Governatori delle Regioni.  E dunque, quello ch'è scaturito dalla consueta riunione di complicità  in Parlamento nasce subito con un aumento secco delle tasse locali ed altrettanto potrebbe accadere autorizzando i Presidenti delle  Provincie anche in relazione alle tasse sull'Rc Auto.
Che potranno portarle dal 12,5% sino al 16%, o ridurle al 9%. E' pur vero che alla fine dei loro mandati dovranno risponderne ai propri elettori , sapranno ripagarli , e che vedendo quali sono gli sprechi della politica, che ci porta sempre più allo sfacello secondo Voi gli amministratori locali opteranno per le aliquote basse o quelle massime? Dei nostri legislatori colpisce la mancanza di fantasia: provvedimenti incisivi sul problema sicurezza della strada pochissimi o niente, gabelle sempre , pizzi a non finire , ci stanno dissanguando , presto ci chiederanno il c..o , avete capito a cosa ci riferiamo , vero?!

GOOD MORNING VELLETRI


6 giorni per costruire un’autostrada
In italia per la roma latina , manco e partita che già ci sono buffi  per 900 milioni di euro .
Tanto per farvi venire il volta stomaco sappiate che in giappone piegato ma non distrutto , per costruire un’autostrada nuova di zeccha  , e all’avanguardia ci hanno messo 6 giorni sappiatelo !
E sappiate anche che se continuate a votare per una classe politica come pd , pdl, udc,sel ,idv,lega ,insomma chi più ne ha più ne metta,  verrete sempre fottuti .
invece per la roma latina con collegamento cisterna valmontone  non è stato messo neppure un centimetro di asfalto e già lo Stato rischia di dover pagare ai privati una penale da 900 milioni di euro.
Vi ricordiamo quanto detto in precedenza  :
Nella delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001 pprovata la costruzione per la roma latina e il collegamento cisterna valmontone .
Poi Il CIPE, nella seduta del 18 novembre 2010, ha approvato una modifica all’Intervento, che prevede la realizzazione di 186,2 km di nuove infrastrutture, dei quali 99,8 km di autostrade (Roma– Latina A12 – Tor de Cenci e Cisterna-Valmontone). L'importo complessivo dell’opera, che verrà realizzata in partenariato pubblico-privato (con contributo pubblico non superiore al 40%), ammonta a 2,728 miliardi di euro.
Sarà realizzato il Corridoio intermodale Roma-Latina e il collegamento Cisterna-Valmontone: l'annuncio è stato dato da Renata Polverini durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, con lei l'assessore ai Lavori pubblici Luca Malcotti e il presidente dell'Anas Pietro Ciucci. Ciucci ha spiegato che la Roma-Latina, la Cisterna-Valmontone e le nuove infrastrutture approvate oggi dal Cipe, saranno a pedaggio, e il recupero dell'investimento è previsto in circa 50 anni.
( cosi dicevano il 18/11/2010 con grande sorrisi da rimanere paralizzati )
23-03-2011
LAZIO: AUTOSTRADA ROMA-LATINA, ESPOSTO ASSESSORE MALCOTTI A CORTE CONTI L'assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Luca Malcotti, ''ha presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti, facendo seguito ad un procedimento gia' in corso, per valutare l'ipotesi di danno erariale per la Regione Lazio in ordine alle vicende connesse alla complessa gestione dell'autostrada Roma-Latina''. Lo comunica una nota della Regione Lazio.

I fatti denunciati, prosegue la nota, ''si riferiscono a uno degli arbitrati promossi nei confronti della Regione Lazio da Autostrade per l'Italia, una delle aziende socie di Arcea, cioe' del gruppo che avrebbe dovuto agire come ''concessionario' nella realizzazione della nuova arteria di collegamento tra Roma e il capoluogo pontino, quando Montino svolgeva le funzioni dell'ex governatore Marrazzo. L'esposto evidenzia come, con incredibile solerzia rispetto ad un atto notificato in data 20 gennaio 2010, la Regione Lazio abbia intrapreso la strada di un arbitrato dell'importo di 185 milioni di euro, valore sul quale, come e' noto, si commisurano le parcelle ''milionarie' di  arbitri difensori e periti, in una situazione nella quale a Montino, nella sua qualita' di reggente della Giunta regionale, erano demandati esclusivamente atti di ordinaria amministrazione''.
E quanno c’è credemo !!!!!

C’è da rabbrividire , e un continuo  , non la piantano mai di dire bugie continuano a fare i politici del malaffare , non ci sono dubbi voi noi tutti nessuno vedrà mai quest’opera , però consolatevi , guardate al giappone che con 6 giorni hanno costruito un’autostrada , quella che noi ne voi avrete mai !

NOTIZIE GIURIDICHE


Cassazione: in caso d’incidente l'Anas è responsabile per i guard-rail pericolosi
Questa volta e toccata all’anas la prossima volta ( e speriamo di no ) potrebbe toccare hai responsabili dell’aministrazione veliterna .
Ma andiamo al nocciolo ,Nel caso di incidente stradale l'ente proprietario della strada è responsabile dei danni provocati dal guard-rail se questo, a causa della sua inadeguatezza, si configura come un elemento di “pericolo ”. Con la sentenza 6537 del 2011, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione torna a delineare la responsabilità da custodia (dell’ex articolo 2051 del codice civile) nei confronti dell'Anas, inserendosi in quel filone giurisprudenziale   già varato con la sentenza 20427 del 2008.
Fino a tre anni fa infatti, i giudici di legittimità, avevano ritenuto applicabile la responsabilità "del custode" per la categoria demaniale delle strade pubbliche solo in relazione alla loro dimensione: strade piccole, cioè controllabili, uguale responsabilità, ( senza sconti )parametri invece non applicabili sulle grandi arterie .Infatti, nella sentenza 6537: la responsabilità da “cosa in custodia”, presuppone che l'ente proprietario della strada debba essere in grado di esplicare sulla stessa un “potere di sorveglianza, modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche”; ( come invece se si gira per velletri si vede bene , gente che apre passi carrabili , cancelli , chiude fossi per scarico di acque meteoriche ecc…)che la responsabilità scatta una volta che si accerti che il fatto dannoso è dovuto  o da un'anomalia della strada o degli “strumenti di protezione della stessa”.

La responsabilità dell'ente pubblico-custode si configura sempre ,poiché come afferma il codice della strada e la legislazione di merito tutte le propietà dell’ente pubblico debbono essere assicurate .
Ricapitolando, secondo il giudizio della Terza Sezione, la responsabilità da custodia si applica in linea generale “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione”.
Tuttavia la sentenze precedenti  della Suprema Corte riguardano anche il concorso causale del comportamento delle vittime , pertanto vi sono presunte  “abnormità” della guida. In sintesi per i magistrati, la funzione del guard rail “è quella di impedire al conducente di uscire fuori strada poiché si chiamano barriere e solo per tale scopo servono , e cioè ad impattare e ridurre al minimo o danni causati da esse e non quelle di trafiggere e uccidere oppure ledere   e tale funzione ovviamente è quella per l'autovettura di  non uscire fuori dalla carreggiata”. , conclude la sentenza , La funzione del guard-rail è quindi quella di evitare che qualsiasi condotta  giuda non  si trasformi in una lama mortale che squarcia l'abitacolo.
Attenti amministratori , quando ci sono le lezioni fate tutti i pinocchi , e dopo come pinocchio si finisce davanti al giudice e poi ………….

NOTIZIE GIURIDICHE


Cassazione: il giudice può annullare  il Cid se la  ricostruzione dell’incidente non è credibile
Il giudice può procedere  all’annullamento del modulo di Constatazione amichevole (Cid), nel caso in cui, in base ai riscontri del consulente tecnico d'ufficio e alle fotografie, ritenga che l’incidente stradale non si sia verificato secondo la dinamica descritta nello stesso modulo. A stabilirlo una sentenza della Cassazione (Terza Sezione Civile) secondo la quale “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato (...) non ha valore di piena prova nemmeno dei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice”.
In particolare, secondo la Cassazione, si deve applicare la norma dell'articolo 2733, terzo comma del Codice Civile, in base alla quale “in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti, è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”. La Suprema Corte si è pronunciata sul caso di una richiesta di risarcimento danni presentata da un automobilista rimasto vittima di un tamponamento, nei confronti della controparte e della sua società assicuratrice per la Rca. Nel 2005 prima il Giudice di Pace, poi il Tribunale di Chieti, avevano già ritenuto che nonostante la sottoscrizione del Cid, da parte dell'automobilista colpevole del tamponamento e la confessione della sua responsabilità, fossero da condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui “data la pochezza dei danni subiti dai due veicoli nel preteso punto d'urto”, era da escludere che l'incidente si fosse verificato con le modalità descritte.
Il Tribunale aveva quindi condannato l'automobilista che si era auto-accusato, ma aveva anche rigettato la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice. Gli ermellini hanno poi respinto i ricorsi presentati dall’automobilista danneggiato e dell'assicurazione, confermando che “in tema di responsabilità dei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici”.

25 marzo 2011


Cassazione: se piscina non appone cartello per segnalare divieto di tuffi, è responsabile in caso di eventuali danni

Con la sentenza n. 5086 del  2 marzo 2011. che vede  protagonista una minore che aveva riportato danni gravi poichè si era tuffata  in piscina dove l'acqua era troppo bassa per i tuffi. Però nessun cartello era installato nella piscina antistante,che  vietava i tuffi. Su ricorso proposto dai genitori della minore  avverso la sentenza della Corte d'Appello , la Cassazione ha invece stabilito che "l'apposizione di mezzi idonei alla segnalazione della profondità della piscina e di un cartello per vietare i tuffi,  dove la profondità non li consente in sicurezza, risponde alle comuni regole di prudenza, specificate nei confronti del gestore della piscina, volte ad vietare il superamento dei limiti del rischio inserito anche nell'ambito sportivo . Un forte  rilievo può avere, quindi, la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secondarie". La Corte ha poi aggiunto che "alla luce del consolidato criterio della cosiddetta causalità adeguata, (sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili), non può negarsi che non è inverosimile l'ipotesi che, in presenza di idonei segnali di pericolo, il comportamento e, tanto più quello di un'adolescente, avrebbe potuto essere più accorto sino ad arrivare ad escludere il compimento del comportamento vietato". 

24 marzo 2011

GOOD MORNING VELLETRI


Da Bergamo un’iniziativa che  ha Velletri 
non gli passa manco pà capa!
 
Bergamo da un’esempio di grande civiltà ed  eco- sostenibilità , non vezzeggiano i suoi cittadini , ma bensì contribuendo insieme a loro nel combattere non solo i decibel , ma anche l’inquinamento atmosferico facendo parcheggiar gratis chi possiede auto ,moto e bici elettriche
La stessa Bergamo parteciperà alla campagna un giorno per la terra spegnendo le luci della città per un’ora con un risparmio che non è poco .
Inoltre incentiverà in modo autonomo l’acquisto di questo nuovo modo di mobilità alla faccia di tutti i governi e governanti che continuano a susseguirsi inutilmente .
Senza raggiungere l’obbiettivo primario ,  ed eliminare la dipendenza da combustibili e far si di non  mettere nuove tasse sui carburanti .

NOTIZIE GIURIDICHE


Cassazione: illegittimo licenziamento se per malattia esce di casa su base medica e viene ingiustamente spiato
Non è licenziabile il lavoratore che, durante un periodo di malattia, esce di casa, a piedi e in auto per le normali incombenze della vita quotidiana,  Un’altra vittoria per il lavoratore spiato da un’azienda solo per ridurre il personale . E' quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011, ha respinto il ricorso di un un'azienda - che ha fatto spiare è poi licenziare  un dipendente .Gli  ermellini hanno sorretto la motivazione da un’adeguata logica, oltre che immune da errori di diritto circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato"; hanno  inoltre precisato come nessun addebito poteva essere mosso al lavoratore che si era adeguato alle indicazioni del suo medico curante, che gli aveva prescritto di "compiere del movimento dopo una lunga malattia . Gli Ermellini, affermando che riprendere la vita normale non ritarda la guarigione, hanno sottolineato inoltre che, dalle indagini investigative, scorrette  e cioè il lavoratore in questione , in precedenza non aveva mai abusato dell’astensione dal lavoro in precedenza e per tanto l’accanimento dell’azienda in questione e bastato ai supremi giudici che non era emerso lo svolgimento da parte del dipendente di altre attività lavorative bensì "la ripresa di alcune attività della vita privata cioè di attività di una gravosità di cui non è evidente la comparabilità a quella di un'attività lavorativa a tempo pieno".
Inoltre all’azienda e stata condannata ad un risarcimento molto congruo !

23 marzo 2011

GOOD MORNING VELLETRI


quidquid justicia expensis
SIA FATTA GIUSTIZIA COSTI QUEL CHE COSTI !

 
Dopo il 17 marzo quello che si credeva ,è cioè che  la maggior parte di voi pensava  che la vicinanza tra le varie forze istituzionali che ci governano e proteggono sia di giorno che di notte potesse in fonderci maggior coraggio nell’andare avanti .
Ci dispiace non è così poiché chi deve intervenire non interviene  , facendo così in modo da sovvertire tutto e tutti !
Noi da questo blog gridiamo senza indugio sia fatta giustizia costi quel che costi, verso chi abusando della sua divisa e cioè infangare chi per quella divisa e morto sacrificandosi per il bene comune .
Invece ci si sveglia con un incubo reale e scoprendo che invece di seguire il proprio status , sono le vittime a essere condannate ad una morte lenta e dolorosa quid quid justicia expensis queste devono essere le frasi che devono rieccheggiare  nelle aule dei tribunali per far si che la giustizia sia protagonista per una nuova era .
Dopo questo video avete voi la convinzione che ci si possa fidare ancora di queste figure ?
Se la giustizia nella repubblica non regna con impeto assoluto non è che un vano nome
Ed a noi non resta che farci giustizia da soli con le nostre mani , e poi venir processati di fronte ad una legge che protegge i criminali , dove di fronte a prove in discutibili , di fronte ad altri servitori dello stato , che poi proprio loro si comportano da complici insieme hai legislatori che non hanno detto nulla su questo schifo , anzi c’è una complicità omertosa .
A quando dunque che sia fatta giustizia costi quel che costi?
Firmiamo dunque , bombardiamo dunque il sito dell'arma dei carabinieri , intasiamo dunque il sito della polizia di stato che con la pubblicità di Giancarlo giannini combatte la pedofilia , per poi scoprire che siamo presi per i fondelli e che i mostri portano una divisa e girano impuniti !
http://www.firmiamo.it/no-al-pedofilo-in-famiglia-libero-video-le-iene
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/215711/calabresi-pedofilo-in-famiglia.html#tc-s1-c1-o1-p1

22 marzo 2011

NOTIZIE GIURIDICHE


CASSAZIONE ;IL MALATO A SPASSO I SUPREMI GIUDICI DICONO SI
Niente licenziamento per il lavoratore in malattia sorpreso fuori di casa .

Licenziamento illegittimo , non và licenziato in nessun modo pena un risarcimento al danneggiato questa e la sentenza  di conferma della cassazione sezioni unite del lavoro che conferma a sua volta la sentenza della corte di appello di torino che aveva dichiarato l’illegittimità del  licenziamento con reintegrazione e risarcimento danni poichè si era assentato dal lavoro per una distorsione  alla caviglia  .
I supremi giudici avevano ricostruito la vicenda medica del lavoratore  e constatato che gli era stato prescritto dal medico un’adeguata riabilitazione con movimento dell’articolazione lesa e delle camminate proprio nell’ultimo periodo di astensione dal lavoro
Quando il lavoratore fu raggiunto dalla lettera di licenziamento , quest’ultimo ricorse prima hai giudici di torino , che non solo ribadivano il reintegro ma , anche un cospiquo risarcimento poiché gli stessi non avevano preso in considerazione la spiegazione scritta del lavoratore violando senza mezzi termini i diritti fondamentali del lavoratore minando così la sua integrità morale di fronte alla comunità
Così facendo sono stati condannati anche ad un risarcimento  di migliaia di  euro!

NOTIZIE GIURIDICHE


Consiglio di Stato: Comune 'ritardatario' paga anche danno biologico al costruttore

Con la sentenza n. 1271 depositata il 28 febbraio 2011, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che il comune che ritarda nel rilasciare il permesso di costruire paga non solo il danno patrimoniale ma anche quello biologico e cioè la lesione alla salute derivante dall'inerzia della P.A. L'imprenditore davanti ai giudici amministrativi di secondo grado, è infatti riuscito a provare che l'inerzia della P.A. gli aveva creato uno squilibrio, concretizzatosi in uno stato di ansia e in vari disturbi di origine dermatologica. Grazie alla nuova formulazione dell'art. 2-bis della legge sul procedimento amministrativo, introdotto dalla legge 69/2009, l'imprenditore è riuscito così ad avere non solo il risarcimento del danno di origine patrimoniale ma anche il risarcimento dell'ingiusto danno da ritardo, basato sul non rispetto del termine di conclusione del procedimento. Secondo la ricostruzione della vicenda, in primo grado il Tar aveva respinto la richiesta dell'imprenditore che aveva quindi impugnato la sentenza del Tar al Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada, accogliendo il ricorso dell'uomo, hanno in proposito spiegato che "nel caso di specie, ricorre l'ipotesi in cui il privato invoca la tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui l'amministrazione ha adottato un provvedimento a lui favorevole, ma emanato appunto con ritardo rispetto al termine previsto per quel determinato procedimento. Il ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un ritardo nell'attribuzione del c.d. "bene della vita", costituito nel caso di specie dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in variante. In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e l'intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cons. Giust. Amm. reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo argomenti dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che il danno sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l'esito fosse stato in ipotesi negativo)".