24 gennaio 2011

Velletri e dintorni


Via borgia questa mattina , come anche in altre via il cedimento del sottosuolo provoca queti problemi , per non parlare delle strade cittadine un vero colabrodo al quale il porvi rimedio attappando le stesse , non risolverebbe il problema , velletri ha bisogno di qualcosa di più concreto

23 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

Cassazione: imprenditore non risponde di evasione fiscale se commercialista si assume dell'omesso pagamento IVA

 

Se il commercialista si assume la responsabilità della mancata dichiarazione l’imprenditore non risponde del reato di evasione fiscale. A dirlo è una sentenza della Suprema Corte, in particolare la n. 1806 depositata il 20 gennaio 2011. Secondo la ricostruzione della vicenda, dopo una sentenza di non luogo a procedersi nei confronti del rappresentante di un’azienda in quanto il suo commercialista si era assunto tutte le responsabilità dell’omessa presentazione e del versamento dell’Iva, la Procura generale ricorreva in cassazione sostenendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Dal ricorso proposto dal pubblico ministero si legge infatti che la sentenza andava impugnata in quanto appariva “del tutto illogico che una persona in buona fede circa la mancata presentazione della dichiarazione annuale per più annualità non avesse consapevolezza quanto meno del mancato versamento dell’imposta dovuta, il cui ammontare si collocava ogni anno nell’ordine di alcune decine di migliaia di euro”. I giudici della terza sezione penale hanno però rigettato il ricorso spiegando che “il giudice dell’udienza preliminare ha preso in considerazione l’importo dell’imposta effettivamente evasa sulla base delle valutazioni compiute dalla Guardia di Finanza, con la conseguenza che non può dirsi illogica l’affermazione contenuta nella parte conclusiva della sentenza circa la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità; questa conclusione sarebbe da sola sufficiente per in considerare la decisione immune dai vizi logici prospettati dal ricorrente anche con riferimento al secondo profilo di ricorso”.

NOTIZIE GIURIDICHE

Sezioni unite penali: circolare a bordo del veicolo sequestrato non è reato ma illecito amministrativo

Girare a bordo del veicolo sequestrato non è un reato ma un illecito amministrativo. Questa è la decisione della Corte di Cassazione che ha messo nero su bianco il principio nella sentenza n. 1963/11 con cui le Sezioni Unite Penali hanno risolto un contrasto giurisprudenziale basato su un concorso di norme (solo apparente) tra l’art. 334 del codice penale e l’art. 213 del Codice della Strada. Come hanno spiegato i giudici, mentre il primo articolo punisce, genericamente, chi sottrae o danneggia cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa, il secondo disciplina il sequestro precisando la sua natura amministrativa. Secondo i giudici delle Sezioni Unite, che hanno citato l’art. 9 della legge 689 del 1981 per risolvere l’apparente contrasto, in casi del genere è la norma speciale a dover essere applicata che, come nel caso di specie, prevede oltre ad una multa anche la sanzione accessoria della sospensione della patente. 

NOTIZIE GIURIDICHE













Cassazione: CID non è piena prova in giudizio. Può essere liberamente apprezzato dal giudice

In materia di sinistri stradali, il CID non fa piena prova in giudizio ma la sua valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice. È questo il principio contenuto nella sentenza n. 739 del 2011 con cui gli ermellini hanno rigettato il ricorso di una società la cui auto era stata coinvolta in un incidente. “Va ritenuto – hanno spiegato i giudici della terza sezione penale - che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., 5.5.2006, n. 10311)”.

NOTIZIE GIURIDICHE

Lavoro: donna cinese fa causa a datori di lavoro. Primo caso in Italia

Per la prima volta in Italia una lavoratrice cinese si è rivolta a un sindacato per denunciare di essere stata ingiustamente licenziata da una ditta gestita da suoi connazionali e presso cui lavorava. Il fatto è accaduto a Prato e ne ha dato notizia il quotidiano 'Il Tirreno' spiegando che si tratta del primo caso in Italia riguardante esponenti della comunita' cinese, ritenuta tradizionalmente chiusa su questi temi. La donna si era presentata in lacrime alla Cgil di Prato spiegando si aver lavorato da aprile ma di essere stata messa in regola solo il 29 luglio scorso con un contratto part time con un salario di 500 euro in busta paga ed una parte in nero. L'azienda aveva anche ricevuto un'ispezione. La donna era stata licenziata perchè aveva chiesto di assentarsi per un mese per tornare dalla sua famiglia e sottoporsi a cure mediche in base. Aveva anch esibito dei certificati rilasciati da un medico di Prato. La risposta dell'azienda era stata l'immediato licenziamento. Ora il sindacato avvierà la vertenza contro la ditta.

21 gennaio 2011

Notizie giuridiche

Cassazione: no ai rumori “tollerabili” ma insostenibili per il vicino

Anche se le immissioni sonore rispettano il limite previsto dai regolamenti, potrebbero non essere lecite sotto il profilo civilistico. La soglia di tollerabilità dei rumori deve infatti essere letta insieme al principi di cui all’articolo 844 cc, norma che impone di contemperare le ragioni delle attività produttive con quelle della proprietà. Nel caso di specie, un avvocato, stanco di un condizionatore posizionato al confine tra l’appartamento dello stesso e un negozio, si era visto rigettare il suo ricorso, in primo e in secondo grado. Con la sentenza n. 939 del 2011 i giudici della Corte di Cassazione hanno spiegato invece che, pur rispettando la soglia della tollerabilità, le immissioni sonore potrebbero infatti non essere lecite: “mentre è senz’altro illecito - (Cass. 1418706) - il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua di cui all’art. 844 c.c.” “Tale principio, - hanno continuato i giudici della seconda sezione civile - nella sua prima parte, si basa sull’evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico. Tanto non è stato considerato dal giudice di merito, che pur avendo rilevato che al livello dei locali a piano terra dell’immobile erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, ne ha escluso l’intollerabilità ex art. 844 c.c. , non tenendo conto che, pur nel “tempo strettamente necessario al loro utilizzo” (…), chi si trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque ritenersi nocivi per le persone, così finendo con il disattendere anche l’altro principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel conflitto tra esigenze della produzione, pur contemplate dall’art. 844 c. c. ed il diritto alla salute, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all’attività produttiva”.

Notizie giuridiche

Il datore di lavoro costringe i lavoratori ad accettare trattamenti retributivi non adeguati alle prestazioni? E’ estorsione 

"Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 1284 del 18 gennaio 2011; con la pronuncia la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro che riteneva non ravvisabili gli estremi del reato di estorsione mancando, a suo dire, l'elemento materiale della minaccia e, quindi, lo stato di soggezione delle parti offese. La Suprema Corte, ritenendo corretta ed adeguata la decisione dei giudici di merito, precisa che "la Corte territoriale non solo ha ben chiarito in punto di fatto che il contegno e le espressioni reiteratamente adoperate avevano un'indubbia e specifica valenza intimidatoria e coartativa, ma ha anche ribattuto all'obiezione secondo la quale le lavoratrici non potevano sentirsi minacciate atteso che si erano rivolte al giudice del lavoro ed al sindacato, osservando correttamente che 'per configurarsi il reato di estorsione è sufficiente che la minaccia sia tale da incutere una coercizione dell'altrui volontà ed a nulla rileva che si verifichi un'effettiva intimidazione del soggetto passivo' […] sicché diventa del tutto irrilevante che le parti offese, in seguito, si siano rivolte al giudice del lavoro per ottenere le proprie spettanze."

RIFIUTI QUESTI CONOSCIUTI



Buongiorno , queste sono le  cartoline del 21 /05/2011 ore 07:30 via sole e luna tanto per rendersi conto di chi vive a velletri e fa finta di non viverci , le altre foto sono  ridosso della centrale elettrica (ponte di mele )


ma non era vietato attacare i manifesti sulle campane ?
Non doveva esserci decoro pubblico?
Ma i secchioni non devono contenere i rifiuti ?
Perchè sono a terra e lo scolo  le fa finire nel canale sottostante ?
Ma che c'è qualche cosa che non và per caso ?
Quanti interrogativi dovrebbero porsi gli amministratori , e certi cittadini .......................


Lo sapevate che .....!

Ma com'è la situazione dei rifiuti a velletri ?
In certi casi e sempre meglio non abbassare mai la guardia , perché quando e il momento di pagare la tassa sui rifiuti i comuni sono sempre pronti a crocifiggerti , ma quando sei tu a far presente l'instostenibile leggerezza dell'essere , ti abbandonano , sempre e comunque .Ma la discarica dove vengono portati i rifiuti di velletri in che condizione è , come procede l'amministrazione comunale in questo senso ?
quali incognite stanno per presentarci ?
Possiamo stare tranquilli oppure dobbiamo incominciare a preoccuparci ?
Rifiuti, procuratore Velletri denuncia: società smaltimento spregiudicate.
Audizione della commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti. Ascoltati i rappresentanti istituzionali, il 23 anche la Polverini«Il problema dei rifiuti è legato soprattutto alla gestione del ciclo da parte dei Comuni della zona che si affidano a società il più delle volte un po’ spregiudicate e che non sempre seguono con attenzione gli attuali regolamenti». E’ la denuncia del procuratore della Repubblica di Velletri Silverio Piro nel corso dell’audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti. «I procedimenti penali che noi seguiamo riguardano soprattutto le società che nel tempo si sono completamente disinteressate della necessità di salvaguardare l’ambiente privilegiando invece il loro commercio e soprattutto lo smaltimento dei rifiuti in modo del tutto irregolare – ha spiegato Piro – Sono procedimenti che parlano da soli soprattutto quando si fa riferimento al disastro ambientale della Valle del Sacco, dove si sono trovati degli indici di inquinamento veramente elevati e dove si sono verificate tutta una serie di responsabilità di amministratori e società coinvolte nello smaltimento dei rifiuti».
«Abbiamo trovato una metodica contraffazione dei codici Cer (Catalogo europeo rifiuti) da parte di alcune società nel trasportare rifiuti che in realtà non potevano essere trasportati per consentirne l’occultamento e la distruzione. In questo caso si tratta di una società di Anzio, la Trasporti Ambiente», ha detto ancora Piro. «Un altro procedimento riguarda una bonifica ambientale da parte del comune di Pomezia – ha proseguito Piro – che ha visto diversi indagati e misure cautelari personali a carico di amministratori e in cui si sono verificate anche delle ipotesi di corruzione».
Questo ha generato un malumore istituzionale nei confronti della Regione Lazio».
Cerroni manlio il re di malagrotta e di roma dichiara : infinita la lista dei Comuni che non pagano. «Noi per il servizio che facciamo trasmettiamo fatture che non vengono pagate. C’è una lista infinita di comuni che non pagano». Lo ha detto il presidente della Co.la.ri., Manlio Cerroni, a margine dell’audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo di rifiuti nel Lazio. «Roma ha avuto un problema da sistemare che si riferisce al passato e adesso si difende – ha spiegato Cerroni – Con Pomezia invece ci sono grosse difficoltà». Nel corso dell’audizione uno dei componenti della commissione parlamentare ha chiesto al presidente della Co.la.ri: «perchè c’è sempre lei nell’impiantistica laziale?». A questa domanda Cerroni ha risposto: «perchè quando negli anni ‘50-’60 facevamo questo mestiere, quelli che “facevano monnezza” neanche la moglie trovavano. Mi fanno sempre questa domanda ma la domanda che mi dovreste fare è: “da quando fa questo mestiere?” Dal ‘46».
Comunque a scanso di equivoci e fraintendimenti vari , gettate sempre  uno sguardo  al comune , non si sa mai meglio satre in guardia , si sa dei politici meglio non fidarsi mai





20 gennaio 2011

RIFIUTI QUESTI CONOSCIUTI

Vi siete chiesti quanto costa ad un'azienda il costo di ogni bottiglia di plastica ?
E noi quanto paghiamo il prodotto che compriamo ?
E quante volte lo paghiamo una volta esaurito il prodotto ?
Bhè semplice tre volte o addirittura quattro volte , come ?
La ditta che lo produce, lo produce per una azienda , che si rifà sul consumatore finale , che una volta utilizzato se lo ritrova in bolletta ( tarsu ) , e il conto e fatto la plastica e un derivato del petrolio e perciò a un costo , quel costo viene fatto pagare al consumatore tre volte :il trasporto , il consumatore lo compra e gli viene affibbiato un'altro costo , e quando finisce di consumarlo lo getta ne rifiuti e perciò nella bolletta  dei rifiuti .

Punti vendita di detersivi sfusi alla spina a Velletri (RM), Via Di Ponente, 191 - Wash Maps


Provate e fate provare al comune di velletri come chi utilizza questo sistema a ridurre la bolletta dei rifiuti , così da combattere il consumismo , e l'inquinamento semplice no!