26 aprile 2011
24 aprile 2011
GOOD MORNING VELLETRI
L'astensionismo elettorale: il 46% degli italiani è indifferente alla politica.
Quando la goccia fa traboccare il vaso, e di definizioni se ne possono trovare a bizzeffe per far entrare nella testa di questi politici arraffoni la realtà che li sta sommergendo.
L'astensionismo? È soprattutto un’espressione d’indifferenza nei confronti della politica per il 46% degli italiani. L'Eurispes ha realizzato un'indagine finalizzata a descrivere il comportamento elettorale dei cittadini nelle elezioni 2011.
messi a punto per il Rapporto Italia 2010/11, ma non ancora pubblicati integralmente, fanno emergere inoltre come moltissimi tra gli elettori, il 37%, ritengono che l'astensionismo sia un’espressione di protesta. Soltanto per una minoranza (9,7%) si tratta di un normale comportamento elettorale.
Soprattutto gli elettori del Nord-Ovest, il 51,9%, valutano questo comportamento elettorale una manifestazione di disinteresse nei confronti della politica. Dello stesso parere, anche se con percentuali inferiori, anche il 49% dei residenti del Centro, il 47,7% del Nord-Est e il 40,2% del Sud.
Il 43% dei residenti nelle regioni meridionali ritiene invece l'astensionismo, una forma di protesta contro il 37,2% dei residenti al Nord- Est, il 37,1% nelle Isole e il 36,1% al Centro.
Tra i più giovani con un'età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni, è diffusa, più che nelle altre fasce d'età, l'opinione secondo cui l'astensionismo deve essere considerato un sentimento d’indifferenza verso la politica (57,3%), seguiti a breve distanza dai 25-34enni che la pensano così nel 50% dei casi. Invece si tratta di una protesta soprattutto per i 35-44enni (44,4%) e per gli over 65 (39,6%).
L'astensionismo come espressione di distacco dalla politica è un’opinione condivisa dal 46,6% delle donne contro il 45,4% degli uomini. Questi ultimi vedono maggiormente nella scelta di non votare una forma di protesta (37,4% vs 36,7%) e sono sempre più gli uomini (11,4% vs l'8,2%) a sostenere che il non voto sia un normale comportamento elettorale.
Per quanto riguarda le professioni, se per gli imprenditori (50%), per i pensionati (42,4%) e gli operai (41%) astenersi dal voto significa soprattutto esprimere dissenso, per studenti (54,2%), disoccupati (51,2%), insegnanti e impiegati (51%), dirigenti (48,6%), liberi professionisti (44,8%) e casalinghe (43,9%) si tratta invece di un'espressione di indifferenza verso la politica.
Coloro che posseggono un titolo di studio più elevato tendono a definire con maggiore frequenza degli altri l'astensionismo una forma di indifferenza verso la politica (47,6% dei diplomati e 51,3% dei laureati, contro il 36,8% dei possessori di licenza media e il 36,6% dei privi di titolo e di quanti hanno una licenza elementare).
Infine, gli elettori di destra e di centro ritengono più degli altri che l'astensionismo sia espressione di protesta, rispettivamente il 39,7% e il 38,6%. Nel centro sinistra e nel centro destra l'opinione prevalente è quella dell'astensionismo come espressione di distacco dalla politica (54,4% e 48,9%). Più di tutti, gli elettori di sinistra vedono in questo comportamento una normale pratica elettorale (13,5%).
Ma come si traduce nel comportamento elettorale la disposizione degli italiani nei confronti delle Istituzioni e della politica? La larga maggioranza, il 77,1%, dichiara di andare sempre a votare alle elezioni. Di contro, il 13,9% lo fa qualche volta, il 4% quasi mai, il 2,8% mai. Il valore concernente chi vota sempre è in calo, seppure non in misura drastica, rispetto al dato che era stato rilevato nel 2010 (81,5%).
Ad esercitare con assiduità il proprio diritto al voto sono soprattutto i cittadini di sinistra e centro-sinistra (84,5% e 86%) rispetto agli elettori di destra e centro-destra (78,2% e 77,7%), e ancor meno quanti si collocano politicamente al centro (63,8%). Presenta un test elettorale anche a livello nazionale.
Molti potrebbero pensare e autoconvincersi che questo sia solo un articolo per creare confusione, beh basta comprare un quotidiano nazionale come il corriere della sera per rendersene conto.
A Velletri ancora pensano di essere dei vincitori tra destra e sinistra, centro e liste civiche piangeranno in parecchi!
23 aprile 2011
NOTIZIE GIURIDICHE
Anas CONDANNATA A risarcisce 1 milione di euro
chi si crede imbattibile e invincibile si scopre all’improvviso battibile e in grado di perdere , e alla fine la realtà fa sempre tremare !!!!
Un’altra sentenza del Tribunale Civile in favore del cittadino che subisce un danno, più o meno grave, a causa delle condizioni dell’asfalto. L’Anas viene condannata a risarcire ad un
motociclista rimasto sulla sedia a rotelle.
L’Anas, gestore della rete stradale in questione, dovrà ora versare 1 milione e 409 mila euro, più tutti gli interessi intercorsi dal giorno del sinistro e le spese legali.
Una bella vittoria legale che speriamo serva da ulteriore monito per i gestori delle strade.
Nel luglio del 2003 il giovane viaggiava con la sua moto ed i suoi amici in direzione Venezia.
al Km 45, della ss 309 all’altezza di Codigoro, le ruote della Yamaha del giovane, perdono aderenza in un pericoloso tratto caratterizzato da avvallamenti, fino a quando Fabio non viene disarcionato dalla sua moto una buca di 6 cm. Gli amici, più avanti rispetto a lui, non si accorgono immediatamente dell’accaduto. Saranno poi loro a chiamare l’ambulanza e i carabinieri che giungeranno sul posto in un secondo momento.
“In quell’incidente Fabio ha riportato lesioni gravissime e oggi è paraplegico in maniera irreversibile. Abbiamo deciso di fare causa all’Anas per la mancata manutenzione della statale e chiedere il risarcimento del danno, enorme, subito dal ragazzo”. Queste le parole dell’avvocato Gisella Rossi, che allora dichiarò una “durissima battaglia contro l’Anas”, rea di non avere prestato la giusta attenzione e di avere così provocato indirettamente il danno.
Quella battaglia e stata vinta , quella battaglia segna per sempre un segno indelebile nella giurisprudenza di leggittimita’ e un monito a chi pensa di farla franca , pertanto amministrazioni tutte , responsabili politici , chiaccheroni voi tutti verrete puniti severamente !
NOTIZIE GIURIDICHE
Quando in centro storico cadi con la moto per una buca è colpa del comune
Una sentenza della Cassazione apre nuovi fronti di attacco per garantire manutenzione stradale da parte dello Stato
Questo è un dato di fatto confermato persino da componenti del Governo che lo hanno ammesso quasi pubblicamente
Se un motociclista cade a causa della mancanza di manutenzione delle strade del centro storico (ma non solo), il Comune deve risarcire il danno. A questo punto, però, si apre un fronte di battaglia nuovo: intanto che tentiamo di convincere le amministrazioni a curare le strade prima, possiamo e dobbiamo farle pagare poi.
Un valido esempio di come una rivoluzione sia in arrivo in tal senso è rappresentato da novità come iRoadSafety: un applicazione gratuita per smartphone che consente a chiunque la installi sul suo telefonino di inviare segnalazioni sui pericoli della strada (buche, guardrail danneggiati, alterazioni del manto stradale, etc.). La posizione geografica del pericolo segnalato verrà tratta direttamente dal sensore GPS dello smartphone. I dati raccolti verranno girati poi alle amministrazioni.
La sentenza
Cass. Civ. Sez. III, sentenza 15/10/2010, n. 21328, ribadendo e precisando alcuni principi già enunciati in una sentenza di solo alcuni mesi prima (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 22 aprile 2010, n. 9456)
I danni conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell’Amministrazione che ha la proprietà ovvero la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni devono essere risarciti dal Comune di competenza, in quanto sullo stesso gravano gli obblighi del custode.
In particolare nella circostanza la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva chiesto di essere risarcito dal Comune per i danni subiti a causa di un incidente occorsogli cadendo dalla sua vespa, in una strada antica, sdrucciolevole e caratterizzata da numerosi avvallamenti, situata nel centro storico di un piccolo Comune siciliano.
I giudici hanno quindi accolto il ricorso sostenendo che le motivazioni muovono dalla constatazione che, in base all’art. 2051 del codice civile, incombe sul Comune sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti, attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l’impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada.
Secondo quanto stabilisce l’art. 2051 c.c., del resto, spetta al Comune l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito ovvero, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente.
NOTIZIE GIURIDICHE
Cassazione: l'ente gestore è tenuto a risarcire il danno causato dal ghiaccio
Sentenza 20 gennaio - 24 febbraio 2011, n. 4495
Svolgimento del processo
1.- Alle 8.50 del 22.12.1990, sull'autostrada XXX in direzione (OMISSIS) , l'autovettura di Liquiplast s.r.l. slittò sul fondo stradale ghiacciato (nonostante il bel tempo), urtò il guard-rail e riportò danni.
La proprietaria agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti di Autostrade s.p.a., riferendo che alcuni minuti più tardi la stessa sorte era toccata ad un altro autoveicolo.
La convenuta resistette ed il tribunale di Lucca rigettò la domanda con sentenza n. 1397/03. Ritenne che l'art. 2051 c.c. non potesse trovare applicazione e che la responsabilità ex art. 2043 c.c. dovesse essere esclusa in quanto, in quel mese e in quell'area, la presenza di ghiaccio costituisce evento non assolutamente straordinario ma sicuramente infrequente.
2.- L'appello di Liquiplast è stato rigettato dalla corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1861/05 sui rilievi che, in base ai principi enunciati dalla corte di Cassazione (Cass., nn. 12314/98 e 921/98), l'art. 2051 c.c. era inapplicabile per l'impossibilità di controllo della reste autostradale da parte della concessionaria, mentre della responsabilità di Autostrade ex art. 2043 c.c. difettavano i presupposti in quanto, nel primo giorno dell'inverno, "il gelo non è fenomeno che possa essere preventivato come sussistente quotidianamente" e perché della presenza di ghiaccio la società concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima.
L'appellante è stata condannata anche alle spese.
3.- Ricorre per cassazione Liquiplast s.r.l. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Autostrade per l'Italia s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. - Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. in riferimento al nuovo orientamento in tema di applicabilità dell'art. 2051 c.c. al gestore di autostrade; col secondo per vizio di motivazione per avere la corte d'appello ritenuto che la situazione di pericolo fosse straordinaria senza compiere alcuna indagine sulle condizioni meteorologiche del periodo e sulle caratteristiche del luogo dove il fatto era avvenuto, e senza considerare né la mancanza di segnalazioni di pericolo né che, nel lasso di tempo intercorso tra la segnalazione ricevuta dalla polizia circa la presenza di ghiaccio ed il momento dell'evento, non era stata adottata alcuna misura volta ad eliminare il pericolo o ad avvertire gli utenti.
3.- Il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito.
In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio.
Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento (ex multis, Cass., n. 15383/06), sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa.
4.- Da tali principi la corte territoriale s'è discostata laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, che deciderà sul gravame di Liquiplast nel rispetto degli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione.
22 aprile 2011
GOOD MORNING VELLETRI
Il caso dell’acqua avvelenata e suo !
Commissario Polverini
Bhé che volete dopo che c’è ne sono così tanti in tivù ,che una nella vita reale ci mancava , il problema e che questa non è come Montalbano , Manara , Maigret , questa addirittura è la governatrice del Lazio .
Dove il Consiglio dei ministri ha nominato la governatrice Polverini commissario straordinario, chiamandola a risolvere l’emergenza ( ci riuscirà? Secondo noi acqua in
bocca ,NO!).
E’ stata la stessa Unione Europea ad informare i comitati per l’Acqua pubblica di Velletri e a Aprilia , ( ha questo punto i comitati stanno pensando seriamente a un suicidio di massa )dell’operazione che il nuovo commissario dovrà dirimere a già pronta una squadra tipo CSI Las Vegas , solo che lei non è una strafiga , e per di più non ha a disposizione laboratori all’avanguardia , e non crediamo che gli basti un’occhiata per risolvere il caso in qualche ora ( anche perché siamo in Italia dove al massimo ci vogliono 20 anni per risolvere un caso .
Comunque battute a parte il commissaria non sarà sola , perché l’invio di ispettori che l’ue invierà a lavorare insieme alla commissaria dovranno capire quali misure siano state prese per riportare il valore dell’arsenico disciolto entro i limiti permessi dalla recente deroga rilasciata proprio dalla Ue. Che ha alzato i livelli a 20 MM/Lt .
All’Unione Europea, i comitati sull’Acqua pubblica di Velletri e Aprilia hanno domandato in sostanza di chiarire quali misure siano state prese a tutela della potabilità dell’acqua e per quale motivo a 10 anni dal primo allarme sulla presenza dell’arsenico, l’Italia si sia ritrovata con parametri anormali nei 128 comuni.
L’emergenza nel frattempo resta tutta in piedi, in sintesi: la presenza «fuorilegge» della sostanza cancerogena disciolta nelle acque potabili e i dubbi sugli interventi di rientro nei parametri tollerati.
Due sono le strade con cui la Ue raccoglierà i dati. Un primo percorso prevede la diretta richiesta alle autorità sanitarie italiane.
L’altra e che i livelli ( e qui non possiamo provarlo ) e che si preveda anche un’umento dei parametri solo per salvarsi la faccia , per poi perderla alle prossime elezioni !
21 aprile 2011
NOTIZIE GIURIDICHE By Slevin
Io spio, Tu spii , Voi spiate , e la Suprema Corte vi stanga , spiare vicini da terrazzo condominiale integra reato di molestie
Spiare i vicini integra il reato di molestie.
È questa la sentenza n. 15450/2011 della quinta sezione penale della suprema Corte di Cassazione con cui un condomino è stato condannato a pagare una multa di 6000 euro per il reato di molestie in quanto dal terrazzo condominiale era suo uso spiare i vicini.
Secondo la sentenza di legittimità, i vicini erano costretti a chiudere serrande e finestre, anche di giorno, per evitare gli occhi indiscreti del molestatore . Il vicino però non si limitava a "guardare" ma offendeva le parti offese con gesti sia con le mani che con la bocca. con cui il condomino era stato condannato a 6000 euro di multa, ovviamente l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, poiché voleva dimostrare, hai supremi giudici che il terrazzo condominiale in questione fosse, in realtà, una dimora privata.
La Cassazione, rigettando la tesi difensiva ha confermato la condanna ai danni del ricorrente ha in proposito spiegato che "la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile, specifica che la terrazza in questione si trova al piano ammezzato fra il primo piano, dove era ubicato l'appartamento delle odierne parti offese ed il secondo piano, dove era ubicato l'appartamento del ricorrente e che ad essa si accedeva attraverso un'apertura comune al vano scale condominiale, sicché la terrazza in questione ben poteva qualificarsi come luogo aperto alla generalità dei condomini".
Niente da fare, la condanna e stata inevitabile e pertanto hai 6000 euro si aggiungono le spese processuali!
E noi aggiungiamo che l’Art. 651 bis C.P. parla chiaro !
17 aprile 2011
LO SAPEVATE CHE
PREMESSA : DOVREBBE ESSERE INSERITA IN NOTIZIE GIURIDICHE MA CREDIAMO OPPORTUNO SCRIVERLO QUI'
Suprema Corte: comune non possiede impianto di depurazione ? Non può esigere pagamento tariffa
Con la sentenza n. 8318, la terza sezione civile della suprema Corte ha stabilito che i comuni sforniti di impianto di depurazione non possono richiedere la tariffa per il servizio di depurazione. In particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori, che presentando un ricorso per accertare l'illegittimità della richiesta del pagamento della tariffa di depurazione, il Comune essendo sfornito dell'impianto. ha stabilito sentenza che in caso di specie - può agire contro l'inerzia dell'amministrazione nella realizzazione dei depuratori, non esistenti oppure non funzionanti nel rapporto con gli utenti utilizzando le vie civilistiche in tutela degli utenti , ma esercitando il potere di denuncia vale a dire "uti civis". In pratica ribaltando quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano che aveva interpretato l'art. 14 della legge 36/94, spiegando che vi fosse l'obbligo di pagamento del corrispettivo per la depurazione delle acque anche in assenza di un qualsiasi servizio di depurazione, la suprema Corte, ha invece ribaltato quanto si conosceva e che "a fronte del pagamento della tariffa, l'utente non riceveva una prestazione giuridicamente spettante dall’amministrazione comunale consistente sia nella risorsa idrica assegnatagli sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione", pertanto la tariffa del servizio idrico si legittima non come "atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza". Se il servizio non esiste, pertanto, e legittimo non pagare il relativo canone. La suprema corte, accogliendo il ricorso della Fondazione, ha poi concluso precisando che le sentenze di questo tipo possono essere fatte valere, per la prima volta, anche in sede di legittimità.
A Velletri funziona il servizio di depurazione?
LO SAPEVATE CHE Di giulio 78 , e bluboy
Requiem per un albero
CON QUESTO ARTICOLO NOI INNANZITUTTO VOGLIAMO PRECISARE, CHE CI RITENIAMO PERSONE LOGICHE E NON BUROCRATICHE, MA ANCHE PERSONE CHE SANNO PENSARE, DUNQUE ESISTIAMO!
VI RICORDATE LA CANZONE DI SERGIO ENDRIGO?
PER FARE UN’ALBERO CI VUOLE …………?
UNA VOLTA CI RICORDAVAMO IL RITORNELLO ORA NO!
ORA IL RITORNELLO SI INTERROMPE, perché LA CASSAZIONE A STABILITO E RIBALTATO QUELLO CHE PER 18 ANNI (ALMENO DA COME L’ABBIAMO LETTA NOI) E STATA RECEPITA, Nove anni fa, lungo la Statale Centrale Umbra vicino a Foligno, UNA RAGAZZA giovane M.C. uscì di strada con la sua auto e, centrando in pieno uno degli alberi secolari a lato della carreggiata, morì sul colpo.
L’OTTO febbraio, al termine di un lungo processo, la SUPREMA Corte ha condannato il capo cantoniere dell'Anas, B. B., a un anno e mezzo di reclusione per non aver fatto collocare, sul tratto di strada dove avvenne l'incidente, adeguati guardrail protettivi.
Spesso, in campagna, incontriamo SULLE strade COME L’APPIA, STRADE CON ALBERI TIPO PINI, PLATANI ECC….ECC…….
MA SE LEGGESSIMO E INTERPRETASSIMO ALLA LETTERA LA SENTENZA SAREBBERO addirittura illegali. Ma andiamo con ordine :
Se ci fossero stati i guardrail, A PROTEZIONE le conseguenze dell'incidente poteva essere evitate: con questa sentenza, destinata inevitabilmente a far discutere, la SUPREMA CORTE ha riavviato il dibattito sulla pericolosità degli alberi (e dei pali della luce, e dei cartelloni) posti al margine della carreggiata. Stabilendo la responsabilità oggettiva per quell'incidente PRATICAMENTE si ribalta, un principio FONDAMENTALE (FINO AD ORA) con cui, fin dalla sua emanazione (1993) a oggi, è stato interpretato il Codice della Strada. L'art. 26 del Regolamento d'attuazione del Codice prevede, infatti, che gli alberi debbano trovarsi ad almeno sei metri dal ciglio di una strada. Per diciotto anni si è quindi ritenuto che tale divieto valesse solo per I nuovi Alberi, e per le strade di nuova costruzione. MA I SUPREMI GIUDICI, invece, fisserebbe oggi un'interpretazione NON SOLO RETROATTIVA , per la quale anche le vecchie strade dovranno, pertanto, "mettersi in regola". INDOVINATE UN Po’ )Il che, tradotto in termini pratici, vista l'impossibilità di eliminare gli alberi laterali (spesso funzionali alla stabilità del territorio e, quasi sempre, rigorosamente tutelati da norme ambientali o urbanistiche), significherà installare adeguate protezioni laterali. Vale a dire, CHE I guardrail di cui tante altre volte ci siamo occupate, anche recentemente, in occasione del drammatico salto di corsia sull’A4, e dell'incidente in cui, è rimasto coinvolto il pilota DI F1 IL polacco Kubica, (ANCHE Qui STIAMO PER ANTICIPARVI UNA NOTIZIA NIENTE MALE).
Un’interpretazione di questa sentenza potrebbe, in teoria, obbligare lo Stato a emanare un provvedimento agli enti proprietari di strade (COMUNI, PROVINCIE, ANAS, AUTOSTRADE PER L’ITALIA) di mettere in sicurezza, e in tempi LOGICI: la casistica d’incidenti avvenuti CON L’urto con alberi, pali della luce, cartelloni e ogni altro manufatto posto pericolosamente vicino alla carreggiata sono, Dal punto che di sentenze simili ne sono state emanate fin troppe I parenti di vittime d’incidenti stradali, avvenuti a seguito di una simile dinamica, si prepara a fare causa ai gestori delle arterie teatro di tali incidenti.
ORA NOI VI DICIAMO UNA COSA IMPORTANTE, FACCIAMO IL PUNTO RAGIONEVOLE DEL FATTO: METTIAMO IL CASO CHE SI DEBBA INSTALLARE UNA BARRIERA PRE FAR SI CHE CI SI PROTEGGA DALL’URTO DI UN’ALBERO, E CHE PER OVVI MOTIVI NON SI POSSA INSTALLARE, perché L’ALBERO E VICINISSIMO AD UNA ENTRATA E PER TANTO SI LIMITEREBBE LA Visibilità DI USCITA DELL’UTENTE DI QUEL PASSO CARRABILE?
COME LA METTIAMO?
DUE SONO LE COSE, O SI ABBATTE L’ALBERO, OPPURE NON SI METTE LA BARRIERA, CHE FARE?
A VOI CITTADINI COMMENTATE, NOI CI RIMETTIAMO HAI VOSTRI PARERI!
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