23 aprile 2011

NOTIZIE GIURIDICHE


Cassazione: l'ente gestore è tenuto a risarcire il danno causato dal ghiaccio


Sentenza 20 gennaio - 24 febbraio 2011, n. 4495

Svolgimento del processo

1.- Alle 8.50 del 22.12.1990, sull'autostrada XXX in direzione (OMISSIS) , l'autovettura di Liquiplast s.r.l. slittò sul fondo stradale ghiacciato (nonostante il bel tempo), urtò il guard-rail e riportò danni.

La proprietaria agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti di Autostrade s.p.a., riferendo che alcuni minuti più tardi la stessa sorte era toccata ad un altro autoveicolo.

La convenuta resistette ed il tribunale di Lucca rigettò la domanda con sentenza n. 1397/03. Ritenne che l'art. 2051 c.c. non potesse trovare applicazione e che la responsabilità ex art. 2043 c.c. dovesse essere esclusa in quanto, in quel mese e in quell'area, la presenza di ghiaccio costituisce evento non assolutamente straordinario ma sicuramente infrequente.

2.- L'appello di Liquiplast è stato rigettato dalla corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1861/05 sui rilievi che, in base ai principi enunciati dalla corte di Cassazione (Cass., nn. 12314/98 e 921/98), l'art. 2051 c.c. era inapplicabile per l'impossibilità di controllo della reste autostradale da parte della concessionaria, mentre della responsabilità di Autostrade ex art. 2043 c.c. difettavano i presupposti in quanto, nel primo giorno dell'inverno, "il gelo non è fenomeno che possa essere preventivato come sussistente quotidianamente" e perché della presenza di ghiaccio la società concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima.

L'appellante è stata condannata anche alle spese.

3.- Ricorre per cassazione Liquiplast s.r.l. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Autostrade per l'Italia s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. - Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. in riferimento al nuovo orientamento in tema di applicabilità dell'art. 2051 c.c. al gestore di autostrade; col secondo per vizio di motivazione per avere la corte d'appello ritenuto che la situazione di pericolo fosse straordinaria senza compiere alcuna indagine sulle condizioni meteorologiche del periodo e sulle caratteristiche del luogo dove il fatto era avvenuto, e senza considerare né la mancanza di segnalazioni di pericolo né che, nel lasso di tempo intercorso tra la segnalazione ricevuta dalla polizia circa la presenza di ghiaccio ed il momento dell'evento, non era stata adottata alcuna misura volta ad eliminare il pericolo o ad avvertire gli utenti.

3.- Il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito.

In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio.

Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento (ex multis, Cass., n. 15383/06), sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa.

4.- Da tali principi la corte territoriale s'è discostata laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, che deciderà sul gravame di Liquiplast nel rispetto degli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

22 aprile 2011

GOOD MORNING VELLETRI


Il caso dell’acqua avvelenata e suo !
Commissario Polverini


Bhé che volete dopo che c’è ne sono così tanti in tivù ,che una nella vita reale ci mancava , il problema e che questa non è come Montalbano , Manara , Maigret , questa addirittura è la governatrice del Lazio .
Dove il Consiglio dei ministri ha nominato la governatrice Polverini commissario straordinario, chiamandola a risolvere l’emergenza ( ci riuscirà? Secondo noi acqua in 
bocca ,NO!).



E’ stata la stessa Unione Europea ad informare i comitati per l’Acqua pubblica di Velletri e a Aprilia , ( ha questo punto i comitati stanno pensando seriamente a un suicidio di massa )dell’operazione che il nuovo commissario dovrà dirimere a già pronta una squadra tipo CSI Las Vegas , solo che lei non è una strafiga , e per di più non ha a disposizione laboratori all’avanguardia , e non crediamo che gli basti un’occhiata per risolvere il caso in qualche ora ( anche perché siamo in Italia dove al massimo ci vogliono 20 anni per risolvere un caso .
Comunque battute a parte il commissaria non sarà sola , perché  l’invio di ispettori che l’ue invierà a lavorare insieme alla commissaria dovranno capire quali misure siano state prese per riportare il valore dell’arsenico disciolto entro i limiti permessi dalla recente deroga rilasciata proprio dalla Ue. Che ha alzato i livelli a 20 MM/Lt .
All’Unione Europea, i comitati sull’Acqua pubblica di Velletri e Aprilia hanno domandato in sostanza di chiarire quali misure siano state prese a tutela della potabilità dell’acqua e per quale motivo a 10 anni dal primo allarme sulla presenza dell’arsenico, l’Italia si sia ritrovata con parametri anormali nei 128 comuni.



L’emergenza nel frattempo resta tutta in piedi,  in sintesi: la presenza «fuorilegge» della sostanza cancerogena disciolta nelle acque potabili e i dubbi sugli interventi di rientro nei parametri tollerati.
Due sono le strade con cui la Ue raccoglierà i dati. Un primo percorso prevede la diretta richiesta alle autorità sanitarie italiane.
L’altra e che i livelli ( e qui non possiamo provarlo ) e che si preveda anche un’umento dei parametri solo per salvarsi la faccia , per poi perderla alle prossime elezioni !

21 aprile 2011

NOTIZIE GIURIDICHE By Slevin



Io spio, Tu spii , Voi spiate , e la Suprema Corte vi stanga , spiare vicini da terrazzo condominiale integra reato di molestie
Spiare i vicini integra il reato di molestie.
 È questa la sentenza n. 15450/2011 della quinta sezione penale della suprema Corte di Cassazione con cui un condomino è stato condannato a pagare una multa di 6000 euro per il reato di molestie in quanto dal terrazzo condominiale era suo uso spiare i vicini.





Secondo la sentenza di legittimità, i vicini erano costretti a chiudere serrande e finestre, anche di giorno, per evitare gli occhi indiscreti del molestatore . Il vicino però non si limitava a "guardare" ma offendeva le parti offese con gesti sia con le mani che con la bocca.  con cui il condomino era stato condannato a 6000 euro di multa, ovviamente l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, poiché voleva dimostrare, hai supremi giudici che il terrazzo condominiale in questione fosse, in realtà, una dimora privata. 
La Cassazione, rigettando la tesi difensiva ha confermato  la condanna ai danni del ricorrente  ha in proposito spiegato che "la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile, specifica che la terrazza in questione si trova al piano ammezzato fra il primo piano, dove era ubicato l'appartamento delle odierne parti offese ed il secondo piano, dove era ubicato l'appartamento del ricorrente e che ad essa si accedeva attraverso un'apertura comune al vano scale condominiale, sicché la terrazza in questione ben poteva qualificarsi come luogo aperto alla generalità dei condomini".
Niente da fare, la condanna e stata inevitabile e pertanto hai 6000 euro si aggiungono le spese processuali!
E noi aggiungiamo che l’Art. 651 bis C.P. parla chiaro !

17 aprile 2011

LO SAPEVATE CHE

PREMESSA : DOVREBBE ESSERE INSERITA IN NOTIZIE GIURIDICHE MA CREDIAMO OPPORTUNO SCRIVERLO QUI'


Suprema Corte: comune non possiede impianto di depurazione ? Non può esigere pagamento tariffa

Con la sentenza n. 8318, la terza sezione civile della suprema  Corte ha stabilito che i comuni sforniti di impianto di depurazione non possono richiedere la tariffa per il servizio di depurazione. In particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori, che presentando un  ricorso per accertare l'illegittimità della richiesta del pagamento della tariffa di depurazione, il Comune essendo sfornito dell'impianto. ha stabilito sentenza che in  caso di specie - può agire contro l'inerzia dell'amministrazione nella realizzazione dei depuratori, non esistenti oppure non funzionanti  nel rapporto con gli utenti  utilizzando le vie  civilistiche in tutela degli utenti , ma esercitando il potere di denuncia vale a dire "uti civis". In pratica ribaltando quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano che aveva interpretato l'art. 14 della legge 36/94, spiegando che vi fosse l'obbligo di pagamento del corrispettivo per la depurazione delle acque anche in assenza di un qualsiasi servizio di depurazione, la suprema Corte, ha invece ribaltato quanto si conosceva e che "a fronte del pagamento della tariffa, l'utente non riceveva una prestazione giuridicamente spettante dall’amministrazione comunale consistente sia nella risorsa idrica assegnatagli  sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione", pertanto la tariffa del servizio idrico si legittima non come "atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza". Se il servizio non esiste, pertanto, e legittimo non pagare il relativo canone. La suprema corte, accogliendo il ricorso della Fondazione, ha poi concluso precisando che le sentenze di questo tipo possono essere fatte valere, per la prima volta, anche in sede di legittimità.
A Velletri funziona il servizio di depurazione?

LO SAPEVATE CHE Di giulio 78 , e bluboy



Requiem per un albero


CON QUESTO ARTICOLO NOI INNANZITUTTO VOGLIAMO PRECISARE, CHE CI RITENIAMO PERSONE LOGICHE E NON BUROCRATICHE, MA ANCHE PERSONE CHE SANNO PENSARE, DUNQUE ESISTIAMO!
VI RICORDATE LA CANZONE DI SERGIO ENDRIGO?
PER FARE UN’ALBERO CI VUOLE …………?
UNA VOLTA CI RICORDAVAMO IL RITORNELLO ORA NO!


ORA IL RITORNELLO SI INTERROMPE, perché LA CASSAZIONE A STABILITO E RIBALTATO QUELLO CHE PER 18 ANNI (ALMENO DA COME L’ABBIAMO LETTA NOI) E STATA RECEPITA, Nove anni fa, lungo la Statale Centrale Umbra vicino a Foligno, UNA RAGAZZA giovane M.C. uscì di strada con la sua auto e, centrando in pieno uno degli alberi secolari a lato della carreggiata, morì sul colpo.

L’OTTO febbraio, al termine di un lungo processo, la SUPREMA Corte ha condannato il capo cantoniere dell'Anas, B. B., a un anno e mezzo di reclusione per non aver fatto collocare, sul tratto di strada dove avvenne l'incidente, adeguati guardrail protettivi.
 Spesso, in campagna, incontriamo SULLE strade COME L’APPIA, STRADE CON ALBERI TIPO PINI, PLATANI ECC….ECC…….
 MA SE LEGGESSIMO E INTERPRETASSIMO ALLA LETTERA LA SENTENZA SAREBBERO addirittura illegali. Ma andiamo con ordine :
Se ci fossero stati i guardrail, A PROTEZIONE le conseguenze dell'incidente poteva essere evitate: con questa sentenza, destinata inevitabilmente a far discutere, la SUPREMA CORTE ha riavviato il dibattito sulla pericolosità degli alberi (e dei pali della luce, e dei cartelloni) posti al margine della carreggiata. Stabilendo la responsabilità oggettiva per quell'incidente PRATICAMENTE si ribalta, un principio FONDAMENTALE (FINO AD ORA) con cui, fin dalla sua emanazione (1993) a oggi, è stato interpretato il Codice della Strada. L'art. 26 del Regolamento d'attuazione del Codice prevede, infatti, che gli alberi debbano trovarsi ad almeno sei metri dal ciglio di una strada. Per diciotto anni si è quindi ritenuto che tale divieto valesse solo per I nuovi Alberi, e per le strade di nuova costruzione. MA I SUPREMI GIUDICI, invece, fisserebbe  oggi un'interpretazione NON SOLO RETROATTIVA , per la quale anche le vecchie strade dovranno, pertanto, "mettersi in regola".  INDOVINATE UN Po’ )Il che, tradotto in termini pratici, vista l'impossibilità di eliminare gli alberi laterali (spesso funzionali alla stabilità del territorio e, quasi sempre, rigorosamente tutelati da norme ambientali o urbanistiche), significherà installare adeguate protezioni laterali. Vale a dire, CHE I guardrail di cui tante altre volte ci siamo occupate, anche recentemente, in occasione del drammatico salto di corsia sull’A4, e dell'incidente in cui, è rimasto coinvolto il pilota DI F1 IL polacco Kubica, (ANCHE Qui STIAMO PER ANTICIPARVI UNA NOTIZIA NIENTE MALE).
Un’interpretazione di questa sentenza potrebbe, in teoria, obbligare lo Stato a emanare un provvedimento agli enti proprietari di strade (COMUNI, PROVINCIE, ANAS, AUTOSTRADE PER L’ITALIA) di mettere in sicurezza, e in tempi LOGICI: la casistica d’incidenti avvenuti CON L’urto con alberi, pali della luce, cartelloni e ogni altro manufatto posto pericolosamente vicino alla carreggiata sono, Dal punto che di sentenze simili ne sono state emanate fin troppe I parenti di vittime d’incidenti stradali, avvenuti a seguito di una simile dinamica, si prepara a fare causa ai gestori delle arterie teatro di tali incidenti.
ORA NOI VI DICIAMO UNA COSA IMPORTANTE, FACCIAMO IL PUNTO RAGIONEVOLE DEL FATTO: METTIAMO IL CASO CHE SI DEBBA INSTALLARE UNA BARRIERA PRE FAR SI CHE CI SI PROTEGGA DALL’URTO DI UN’ALBERO, E CHE PER OVVI MOTIVI NON SI POSSA INSTALLARE, perché L’ALBERO E VICINISSIMO AD UNA ENTRATA E PER TANTO SI LIMITEREBBE LA Visibilità DI USCITA DELL’UTENTE DI QUEL PASSO CARRABILE?
COME LA METTIAMO?
DUE SONO LE COSE, O SI ABBATTE L’ALBERO, OPPURE NON SI METTE LA BARRIERA, CHE FARE?
A VOI CITTADINI COMMENTATE, NOI CI RIMETTIAMO HAI VOSTRI PARERI!


16 aprile 2011

GOOD MORNING VELLETRI


          Who wants the truth?
                   Chi vuole la verità?

E ora  Gli investigatori della procura di Velletri  in collaborazione con quella della capitale ammettono e non possono farne più a meno “Due delle tre microspie trovate durante la bonifica nella sede della Regione sono state installate proprio dalla polizia giudiziaria”  ma perché?
Semplice ,per una indagine che va ha 360 gradi da roma passando per albano girando a destra per colleferro , per finire a velletri e in parole povere hanno messo il naso sul presunto affare rifiuti ed hanno puntato la loro attenzione su quattro dipendenti del palazzo di sulla Cristoforo Colombo.
 Si tratta di funzionari e dirigenti che, secondo quanto emerso dagli inquirenti dei Castelli Romani, sarebbero coinvolti nell'inchiesta sui rifiuti nel Lazio. e stanno  portando avanti le indagini sulla discarica di Albano. La terza «cimice»,


quella cioè trovata nella presa della corrente nella stanza del governatore Renata Polverini resta ancora un mistero. invece  Come la microcamera scoperta in un'altra stanza del palazzo della regione chi l’avrà messa ?. Chi ha installato queste due apparecchiature elettroniche senza autorizzazione della magistratura né di Roma né di Velletri?


gli investigatori romani,e deli castelli sono  chiamati a effettuare, tra l'altro, a  risalire alla provenienza e il raggio d'azione delle microspie. Per ora le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse, tra queste ipotesi e che  nell'inchiesta sui rifiuti ,  qualcun altro possa aver messo le microspie per ascoltare la presidente Polverini e il suo staff per cercare di venire a conoscenza di: scelte politiche per  il problema dei rifiuti nel territorio in pratica una diatriba interna alla Regione. Nelle indagini degli investigatori  di Velletri, c’è  la discarica di Roncigliano, nel Comune di Albano Laziale, e della procura di Roma invece la  «cimice» scoperta negli uffici dell'assessorato alle Attività produttive, che si occupa proprio guarda caso dei rifiuti nel Lazio.

Qualche mese prima della scoperta di queste microspie,  l'attenzione degli investigatori si è incentrata  sul termovalorizzatore di Colleferro.Perché? il ritrovamento di alcuni rifiuti «radioattivi», ma si dice che siano rifiuti ospedalieri,e allora non hanno un altro metodo di smaltimento ?
Comunque si sappia qui ora , ci saranno sviluppi interessanti e non si esclude anche qualche colpo di scena , che porterebbe ………………………………………………………………..

GOOD MORNING VELLETRI


Another 15 days, then darkness

La tosinvest ovvero Il Gruppo degli Angelucci che controlla diciassette case di cura nel Lazio hanno preso una decisione importante di prorogare al 30 aprile l'interruzione del rapporto di lavoro con i collaboratori, mentre restano attive le procedure di mobilità che riguardano gli oltre 1.400 divisi.
L’ultima possibilità per i signori della politica nostrana e lo sblocco dei fondi e trovare un’intesa sulla riorganizzazione, la situazione è in fase di stallo pertanto si sta precipitando e non si può tirare la cloche. 
La Regione ha proposto uno sblocco di undici milioni, la tosinvest ritiene siano almeno trenta dei 150 dovuti quelli immediatamente esigibili. Le parti torneranno a incontrarsi già da lunedì  18. Il Comitato per la difesa del San Raffaele ha manifestato sotto la sede della Regione, dove rimarrà in presidio fisso. Una delegazione è stata ricevuta dal capo di gabinetto Zoroddu ricevendo rassicurazioni (ci crediamo poco le promesse dei politici nascondono sempre un trabocchetto) sullo sblocco dei fondi. Il segretario generale Uil Torluccio chiede il mantenimento dei livelli occupazionali e la difesa dei diritti dei pazienti.
E noi ci chiediamo, con quali soldi?
Crede il  signor sindacalista che i lavoratori campino d’aria?
Forse il sindacalista non sa una cosuccia oppure non vuole ricordare  , sarà il caso di fargli tornare la memoria , in fondo siamo qui per questo vero cittadini ?!
Ricordiamo che gli Angelucci e la loro Tosinvest sono stati soci del quotidiano del pd L'Unità, poi sempre del sig. baffettino d’Alema Il Riformista e pure di Libero del duo feltri bel Pietro (vedete cittadini, vedete da destra a sinistra e tutto un magna magna e c’è una connessione ), che il figlio del Sen. della PdL Angelucci ha un’ ordine di arresto e che la Tosinvest è sotto indagini . Inoltre, gli appalti della regione Lazio per la riabilitazione e sanità in genere, sono molto elevati e importanti da anni con la Tosinvest.
Guardate pochi giorni fa un emissario del fli del sig., Gianfranco fine e venuto a Velletri per dimostrare la vicinanza del partito ha problemi della sanità a velletri , e si è dimenticato di dire una cosuccia importante fini +fini – tosinvest, non ci credete?
Con il  Riformista gli Angelucci danno voce e idee di centrosinistra, con Libero la  danno al centrodestra.
 Nel PdL, a livello nazionale, è con l’ex vicepremier Gianfranco Fini che gli Angelucci avrebbero i rapporti più cordiali poichè Anche grazie alla presenza nel gruppo sanitario di Massimo Fini, fratello del
 presidente della camera , primario in molte cliniche degli Angelucci nonché direttore del dipartimento di Scienze clinico-internistiche di Tosinvest Sanità.
Allora flick e flock tutto in famiglia ?
come vedete cittadini e sappiamo altro , che per ora c’è le teniamo per noi .
Votate , votate , questi si aiutano solo per i cavoli loro , e per noi come vi dicevamo, ci sono solo altri 15 giorni poi il buio !

13 aprile 2011

NOTIZIE GIURIDICHE


Cassazione: no al licenziamento per superamento del periodo di comporto se la malattia è causata dall'ambiente di lavoro



In ipotesi di superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il licenziameto qualora l'infermità sia imputabile a responsabilità del datore di lavoro in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7946 del 7 aprile 2011, specificando che "incombe al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza e il superamento del periodo di comporto, e le mansioni espletate". Nel caso di specie la Suprema Corte, ricordando che il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente di legittimità per procedere al licenziamento, non essendo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione, ha sottolineato che la Corte territoriale aveva ritenuto non imputabile a responsabilità del datore di lavoro la malattia della lavoratrice (che aveva determinato il superamento del periodo di comporto) in base al rilievo secondo cui non era stato provato dalla dipendente che il periodo di assenza fosse ricollegabile alla malattia precedentemente contratta per asserite ragioni lavorative.

NOTIZIE GIURIDICHE


TAR LAZIO e MEDIACONCILIAZIONE: sospetta illegittimità costituzionale!



Notizia - BOMBA: la Corte Costituzionale E STATA LEGGITTIMATA A DICHIARARE LA INCOSTITUZIONALITA' DI TALE DELLA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA !!!!!!!!!


La media conciliazione sotto la lente della Consulta. Il Tar lazio, sollecitato dall'Oua e da alcuni consigli degli ordini degli avvocati, sul decreto legislativo attuativo della conciliazione obbligatoria ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcuni punti del provvedimento. È l'intero impianto della media conciliazione sulle controversie civili e commerciali ad essere messo in discussione dal rinvio alla Corte costituzionale.
 è stata chiamata a decidere sulla legittimità del regolamento sulla media-conciliazione. Lo ha statuito la 1^ Sezione del Tar del Lazio che ha sollevato questione di legittimità su alcune parti del regolamento emanato dal Ministero della Giustizia per introdurre lamediazione e la conciliazioneobbligatoria; in particolare e con riserva di maggiori approfondimenti nei prossimi giorni, il Tar Lazio ha deciso di provocare l'intervento della Consulta su alcuni punti specifici del regolamento sulla 'media-conciliazione' ed ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, tra l'altro della parte che onera la parte dell'obbligo di rivolgersi in prima istanza agli organismi abilitati per la mediazione e soltanto poi, in caso di esito negativo, alla Magistratura. E della stessa parte che prevede la mediazione come condizione di procedibilità del ricorso stesso. Inoltre, i giudici della Prima Sezione del Tribunale amministrativo hanno chiesto alla Consulta di valutare la legittimità costituzionale della parte del regolamento che dispone che abilitati a costituire organismi deputati alla 'media-conciliazione' "sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza". Ne vedremo, quindi, delle belle!

NOTIZIE GIURIDICHE


Cassazione: in caso di incidenti,  il Comune risponde delle lesioni causate da buche o bolle in strada
Con la sentenza n. 1377/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che i Comuni sono obbligati a rimuovere le  buche e altri ostacoli che non conformi al codice della strada ,e tutte quelle insidie che potrebbero causare incidenti e cadute. In caso contrario, risponderanno delle lesioni colpose in sede penale. Nel caso di specie, la Cassazione ha condannato il dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Acqui Terme in provincia di Alessandria per le lesioni riportate da una signora inciampata in una bolla dell'asfalto. Il dirigente in sostanza è stato ritenuto responsabile per aver omesso la manutenzione ordinaria del piano di calpestio del passaggio pedonale. Per questo motivo si era verificata una bolla, non visibile e non segnalata, su cui era inciampata una signora. Nonostante la difesa del Comune, finalizzata a dimostrare che, essendo la bolla visibile, il pedone l'avrebbe potuta evitare, la Cassazione ha quindi condannato il dirigente per lesioni colpose.