07 febbraio 2011

INPOPOLARE POLITICA ..... di MARCUS BRUTUS

Ci fanno ,vi fanno dai mezzi di informazione il solo e unico sermone " vogliamo il bene degli italiani , ci preoccupiamo dell'ecologia , ci preoccupiamo del decoro , ci preoccupiamo della disoccupazione ecc....ecc...", guardate quando affiggono in barba alle leggi che a noi fanno rispettare a costo di farci un c...o così e loro a nostre spese poi ci fanno ripagare tre o quattro volte cosa? I MANIFESTI 
D'all'elenco non scappa nessuno: PD, PDL, SEL per fare solo degli esempi, insomma tutti i partiti non scappano nell'elenco dei manifesti abusivi. Ormai la comunicazione politica locale si fa a suon di carta in tutti i punti più disparati.Cassonetti della spazzatura, plance comunali, gabiotti dell'enel, fermate dell'autobus, tutto è ricoperto da manifesti colorati dei più svariati argomenti politici e non importa il paese in cui si va. Da Albano a Genzano, da Marino a Velletri l'immagine che si presenta agli occhi di chi gira per le strade cittadine è la stessa.
Non importa il messaggio in esso contenuto perché il risultato è lo stesso, incartare e imbrattare la città non tenendo cura di chi magari da privato cittadino paga regolarmente la tassa di affissione comunale.
Di recente il Movimento a Cinque stelle dei Castelli Romani ha inviato una lettera ad alcuni sindaci dei Castelli Romani in particolare di Ariccia e Genzano, chiedendo in particolare il rispetto delle leggi sulle affissioni e la rimozione dei manifesti abusivi indipendentemente dalla parte politica che aveva irregolarmente affisso i manifesti.
Nel comune di Genzano, dopo la lettera protollata, e alcune polemiche sono stati rimosso i manifesti del Partito Democratico del Lazio che ricoprivano parecchie parti della città. Ad Albano il Comune ha apposto le scritte affissione abusiva su tutti i manifesti dei partiti politici di destra e sinistra che avevano attaccato illegalmente sulle plance comunali.
Ancora una volta da queste righe io vi lancio il mio messaggio PUNITELI , PUNITELI , PUNITELI , SAPETE COME VI SENTIRETE MEGLIO DOPO , E LORO COME SI SENTIRANNO MALE DOPOOOOOOOOO


06 febbraio 2011

Good Morning Velletri

Questo punto e veramente pericoloso , quando si dice insidia stradale ci si sbaglia e una vera e propia trappola , viste le recenti sentenze che condannano i comuni ( e anche in modo molto pesante) si consiglia di intervenire , anche per le notevoli buche e perdite di acqua che partono dalla traversa interna all'appia fino al ponte della regina

05 febbraio 2011

VITA LA FEMMINILE .....a cura di lilyth

San Valentino: festeggiare in coppia o con i bambini?

 Festeggiare san Valentino in coppia. Facile a dirsi se non si hanno dei bambini, ma per i genitori la cosa si complica e bisogna decidere cosa fare e organizzarsi all’occorrenza.
La prima cosa da decidere è: festeggiare insieme ai bambini oppure no?

Coinvolgere i bambini nell’organizzazione della festa di san Valentino può essere divertente, può essere utile per unire ancora di più la famiglia e per far scoprire ai più piccoli il senso della festa degli innamorati. In fondo, cosa è una famiglia se non il luogo dove l’amore si celebra ogni giorno?

Quindi se decidete di vivere questa giornata tutti insieme potete optare per uno dei tanti ristoranti della vostra città che organizzano cene di san Valentino e mettono a disposizione uno spazio destinato ai bambini o un’animazione gratuita. Potete decidere di cogliere al volo una delle offerte dei tour operator che propongono weekend di san Valentino in cui il bambino con meno di 12 anni non paga, oppure potete decidere di organizzare una cena casalinga un po’ speciale.

Coinvolgete i piccoli nella realizzazione di una cena particolare e di lavoretti realizzati con le loro mani apposta per l’occasione. I bambini possono aiutarvi realizzando disegni e piccoli lavoretti, andare a fare la spesa insieme, collaborare nella preparazione di un dolce. La sera possono apparecchiare la tavola in maniera romantica e poi dopocena potete mettervi tutti nel lettone a vedere un film romantico.Troppo melenso? Troppo “familiare”? Allora propendete per un san Valentino tradizionale. In coppia. I bambini non vanno esclusi del tutto perché potrebbero sentirsi isolati e viverla male. Se i bambini sono grandicelli potete spiegare loro che la festa di san Valentino è una festa che va celebrata con il proprio innamorato e che per una sera mamma e papà andranno a  cena da soli. Potreste ovviare al dispiacere dei bambini proponendo loro di fare qualcosa che gli piace: ad esempio, andare a dormire a casa di un amichetto (previo accertamento che non si rompano le uova nel paniere all’altra coppia di genitori) oppure dai nonni.

Oppure potreste promettergli che per questa sera resteranno a casa ma alla prossima occasione farete qualcosa di speciale tutti insieme. Se decidete di trascorrere la serata a casa allora è meglio far sì che i bambini arrivino alla sera abbastanza stanchi e desiderosi di andare a dormire presto.
In questo modo potrete dedicarvi alla vostra serata romantica! 

04 febbraio 2011

LO SAPEVATE CHE ...........

Equitalia nei guai
La giustizia sarà si lenta ma di sicuro una volta messa in moto , per fermarla son dolori .
E adesso lo sa anche la società di riscossione EQUITALIA che stavolta a passato il limite della sopportazione .
La società Equitalia a Genova è nei guai, dopo che il sindaco ha deciso di non concederle più il monopolio della riscossione dei tributi, in conseguenza di un fatto increscioso, avvenuto proprio nel capoluogo ligure. Il caso riguarda un signore, malato del Morbo di Alzheimer, il quale si è visto pignorare la casa, a causa di un mancato pagamento di una tassa di 60 euro. Fatto che ha dell’incredibile, non solo per le condizioni psico-fisiche del contribuente, ma anche per l’enorme sproporzione tra la cifra insignificante del debito fiscale e la smisurata conseguenza del pignoramento dell’immobile in cui il signore abita. Il caso ha suscitato l’indignazione dei genovesi tutti,e anche addirittura del parlamento .poiché alla notizia DI QUESTO SOPPRUSO  giunta a Roma , alcuni parlamentari si sono rivolti (fortemente indignati ) addirittura alla corte di giustizia europea per i diritti umani   ela corte stessa a già dato il via alle indagini sul caso in questione e anche su altri ,ed altri denunciano ora di avere subito lo stesso trattamento, a causa di cifre bassissime subendo, come quel signore di genova, il pignoramento della casa. Non solo: si indaga su una cordata di imprenditori, che pare abbia cercato di venire in possesso delle suddette abitazioni. In particolare, si sospetta un legame tra le decisioni di Equitalia di procedere ad esecuzione immobiliare per crediti bassissimi e l’esistenza della cordata, che sarebbe così in grado di acquistare immobili a basso prezzo. La magistratura pare abbia trovato riscontri oggettivi  certi  di queste connivenze ed e pronta ad un intervento radicale per abbattere questo sodalizio. Di certo un abuso ai danni del contribuente,

03 febbraio 2011

Lo sapevate che .....!


                  Multe: GDP di Bari annulla multe in ZSR
Sono due sentenze che sono a favore degli automobilisti
Visto è  considerato che in tutti i comuni d’Italia , si continua a mentire alle rispettive popolazioni , l’informazione libera e vera , continua incessante , cittadino/i ribellatevi  , da questa pagina potete sapere la verità i parcheggi sia in questo comune che in altri è illegale due  sentenze in favore degli automobilisti arriva da Bari, dove un Giudice di Pace ha annullato la sanzione a carico di un automobilista, che aveva sostato in un’area ZSR (Zona Sosta Regolamentata), senza il fatidico grattino, o apporre lo scontrino accogliendo così le istanze degli Avvocati dei Consumatori (AdC), i quali avevano contestato la validità della multa, rifacendosi al Codice della Strada, dove tale regolamentazione delle aree ZSR non esiste ancora. Secondo i consumatori, infatti, il Ministero dei Trasporti non ha emanato  una regolamentazione in materia, affinché sia valida l’istituzione di una ZSR, e il comune, successivamente, dovrebbe emanare una delibera applicativa della regolamentazione del ministero. Visto che il primo non lo ha fatto nemmeno il secondo può farlo .  In assenza dei due atti, rileva e conferma il Giudice di Pace, in effetti, la sanzione pecuniaria non sarebbe valida. La sentenza di Bari, pur riguardando il caso specifico, ma  in realtà, ha già  aperto  la strada a tutta una serie  di annullamenti, in ogni parte d’Italia, che ha già  sgravato  gli automobilisti da ciò che spesso viene avvertito come un’angheria degli enti locali nei loro confronti. Sempre a Bari, qualche giorno fa, un Giudice di Pace aveva annullato un’altra multa del Comune, per sosta in area ZSR, in quanto, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 7 del Codice della Strada, non vi erano nelle vicinanze aree di sosta gratuita.
COMUNE DI VELLETRIIIIIIIIII
COMUNEDI VELLETRIIIIIIIIIIIIII CI SENTIIIIIIIIIIIIIIIIII

31 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

Sezioni Unite: se reato è prescritto il giudice civile non è vincolato a sentenza penale

 Con la sentenza n. 1768 del 26 gennaio 2011, le sezioni Unite civili hanno stabilito che in caso di prescrizione del reato, dichiarata con sentenza di non luogo a precedersi, il giudice civile non è vincolato al rispetto della sentenza penale, al contrario è solo la sentenza di assoluzione che ha efficacia extrapenale di giudicato nelle cause di risarcimento danni. Questo è il principio di diritto enunciato qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in quanto chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale concernente il problema dell’efficacia vincolante o meno della sentenza penale nel giudizio di risarcimento del danno, nella ipotesi in cui l’imputato sia stato prosciolto per una causa estintiva del reato. Prima di arrivare alla sentenza delle Sezioni unite, è questo il contesto in cui si inserisce la vicenda: nel 1981, una donna moriva di parto e il ginecologo e l’ostetrica venivano sottoposti a procedimento penale per rispondere di omicidio colposo. In primo grado, il tribunale condannava il medico e assolveva l’ostetrica per insufficienza di prove. In secondo grado, il giudice di appello, nel precisare che entrambi i soggetti avevano concorso a cagionare il fatto (il medico nella misura del 60% e la donna per il restante 40%), dichiarava prescritto il reato e condannava gli imputati al risarcimento del danno. La cassazione confermava (con sent. n. 5665 1992) la sentenza di appello ad eccezione della domanda di risarcimento del danno dell’ostetrica, considerato che nei suoi confronti non era stata emessa condanna generica neanche in primo grado. Essendo questo l’esito del giudizio penale, i congiunti della vittima, dopo aver transato la lite con il ginecologo, convenivano innanzi al giudice civile l’ostetrica per il risarcimento del danno. Il tribunale di Latina riteneva la convenuta responsabile nella stessa misura già stabilita dal giudice penale (il 40%). La Corte di Appello di Roma, invece, (con sentenza impugnata in seguito per cassazione) riteneva non vincolante a statuizione del giudice penale e stabiliva la colpa concorrente della ostetrica nella misura del 10%. Su ricorso per cassazione, proposto per violazione del giudicato penale e dell’art. 652 del c.p.c., la terza sezione civile della Cote di cassazione, investita del ricorso e ravvisando un contrasto giurisprudenziale di legittimità, concernente gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del danno, rimetteva gli atti alle Sezioni unite civili le quali, dopo essere passate in rassegna dei vari orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina, emettevano il seguente principio di diritto. “La disposizione - si legge dalla parte motiva della sentenza - di cui all’art. 652 c.p.p. (così come degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (…). In quest’ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” potendo ripartire la responsabilità in modo diverso rispetto a quello stabilito dal giudice penale

PER IL MONDO DEL LAVORO

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: imputabile di omicidio colposo, insieme al datore, per omessa segnalazione dei fattori di rischio

 Può profilarsi una responsabilità concorrente del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'azienda per l'omessa segnalazione dei fattori di rischio e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza e di formazione/informazione dei lavoratori benché lo stesso non sia titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica, di cui è invece titolare il datore di lavoro. E' quanto emerge dalla sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di condanna per il reato di omicidio colposo a carico del Rspp, laddove l'incidente mortale del lavoratore si sia verificato per evidenti carenze dell'apparato prevenzionale e per l'utilizzo di metodi di lavoro pericolosi e non segnalati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 

28 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

Cassazione: anche se con poche telefonate, si al reato di molestie. Importante è dolo generico del molestatore.

Integra il reato di molestie il comportamento del soggetto che arreca disturbo o molesta una donna con telefonate a sfondo erotico, anche se le telefonate stesse sono poche. La prima Sezione penale della Corte di cassazione ha infatti precisato che nonostante le telefonate effettuate dal molestatore non siano state numerose, il reato di cui all’art. 660 del codice penale si perfeziona lo stesso in quanto è sufficiente il dolo generico dell’agente, inteso come coscienza e volontà di arrecare molestie o disturbo alla persona offesa. Secondo la ricostruzione della vicenda, dopo la condanna al pagamento di 160 euro a titolo di ammenda in primo grado, l’uomo proponeva appello ma trattandosi di sentenza non appellabile ma solo ricorribile ai sensi dell’art. 593 c.p.p. co. 3 (“Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”), la Corte d’Appello di Salerno trasmetteva gli atti al Palazzaccio (ex art.568 c.p.p., co. 5, c.p.p.) per il giudizio di legittimità. In questa sede, la difesa, sosteneva tra i tanti motivi, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato e il fatto che le chiamate in uscita dal cellulare dell’imputato non fossero “numerose”, come precisava la sentenza di condanna, in quanto solo alcune di esse erano state provate. Investita della questione, la prima sezione penale di Piazza Cavour con la sentenza n. 1838 depositata il 21 gennaio 2011, nel respingere il ricorso dell’imputato-molestatore telefonico in quanto ritenuto infondato, ha spiegato in poche righe che il reato previsto dall’art. 660 del codice penale, “può ben essere integrato da poche telefonate disturbatrici ma concentrate nel tempo, specialmente laddove esse rivelino un contenuto particolarmente odioso, come di certo quelle attribuite all’imputato”. La Corte ha poi concluso precisando che, per potersi configurare l’illecito è inoltre sufficiente “il dolo generico, che risiede nella volontà e nella consapevolezza di arrecare disturbo alla parte offesa: la petulanza e il biasimevole motivo delle telefonate disturbatrici costituiscono elementi che confluiscono in quelli oggettivi della fattispecie, restando irrilevanti gli eventuali motivi personali (cfr. Cass. pen. Sez. 1°, n. 7051 in data 30.04.1998)”

NOTIZIE GIURIDICHE

Cassazione: il datore di lavoro non è esente da responsabilità per i danni causati ai dipendenti dai propri macchinari

Con la sentenza n. 1226 del 18 gennaio 2011 la Corte di Cassazione conferma il coinvolgimento del datore di lavoro nella responsabilità del danno causato a un dipendente dal macchinario usato nello svolgimento delle proprie mansioni. Anche se le apparecchiature sono dotate del marchio di conformità CE è affidata al datore di lavoro la responsabilità di accertarsi se esse siano in possesso di tutti i requisiti di legge relativi alla sicurezza dei dipendenti. E' il caso di un incidente occorso a un lavoratore nel pulire una macchina monoblocco priva di copertura nell'area di riavvolgimento del filo: pur utilizzando il guanto di protezione, la mano dell'operaio si è incastrata nel macchinario, procurando la frattura di un dito. Il Tribunale di Milano aveva quindi condannato il datore di lavoro a una multa di 300 euro per non aver fornito al lavoratore le necessarie istruzioni d'uso e per l'imprudenza di aver messo a disposizione dei dipendenti un macchinario con difetto. La Corte d'Appello aveva poi confermato la decisione, rigettando le argomentazioni di buona fede dell'imputato e di anomalia della macchina in fase di costruzione. Afferma la Suprema Corte: "(...) Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura.". Quanto alla formazione del dipendente, inoltre: "il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro".

NOTIZIE GIURIDICHE

È una tassa la prestazione pecuniaria da pagare a Consiglio dell’ordine degli avvocati

Con la sentenza n. 1782 depositata il 26 gennaio 2010 le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che la prestazione pecuniaria necessaria per l’iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati è una “tassa” e pertanto tutte le controversie concernenti i contributi da versare al Consiglio dell’Ordine o al Consiglio Nazionale Forense devono essere devolute al giudice tributario. Adite in seguito alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c., le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione hanno stabilito che nonostante l’art. 14, d. lgs. n. 382 del 1944 definisca come “contributo” la prestazione dovuta dagli iscritti nell’albo per le spese del funzionamento del Consiglio (Nazionale Forense), questa denominazione è irrilevante per stabilire la natura tributaria della prestazione che è invece una “tassa”. Inoltre l’art. 7, co. 2, dello stesso decreto legislativo n. 382/1944, prevede che “il Consiglio (dell’Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all’ente “Consiglio”, una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcune possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell’albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza dell’ordine. Siffatta “tassa” si configura come una “quota associativa” rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l’iscrizione all’albo è conditio sine qua non per il rilascio legittimo esercizio delle professione”. Le Sezioni unite civili, hanno infine illustrato i due elementi che caratterizzano il tributo: la doverosità della prestazione (chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo, tassa di iscrizione e la tassa annuale, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione rogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto) e la “natura tributaria” della prestazione (il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante. Il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio in un determinato albo. La spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all’ente delegato dall’ordinamento al controllo dell’albo specifico nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest’ultimi alle predette prestazioni)