28 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

È una tassa la prestazione pecuniaria da pagare a Consiglio dell’ordine degli avvocati

Con la sentenza n. 1782 depositata il 26 gennaio 2010 le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che la prestazione pecuniaria necessaria per l’iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati è una “tassa” e pertanto tutte le controversie concernenti i contributi da versare al Consiglio dell’Ordine o al Consiglio Nazionale Forense devono essere devolute al giudice tributario. Adite in seguito alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c., le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione hanno stabilito che nonostante l’art. 14, d. lgs. n. 382 del 1944 definisca come “contributo” la prestazione dovuta dagli iscritti nell’albo per le spese del funzionamento del Consiglio (Nazionale Forense), questa denominazione è irrilevante per stabilire la natura tributaria della prestazione che è invece una “tassa”. Inoltre l’art. 7, co. 2, dello stesso decreto legislativo n. 382/1944, prevede che “il Consiglio (dell’Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all’ente “Consiglio”, una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcune possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell’albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza dell’ordine. Siffatta “tassa” si configura come una “quota associativa” rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l’iscrizione all’albo è conditio sine qua non per il rilascio legittimo esercizio delle professione”. Le Sezioni unite civili, hanno infine illustrato i due elementi che caratterizzano il tributo: la doverosità della prestazione (chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo, tassa di iscrizione e la tassa annuale, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione rogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto) e la “natura tributaria” della prestazione (il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante. Il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio in un determinato albo. La spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all’ente delegato dall’ordinamento al controllo dell’albo specifico nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest’ultimi alle predette prestazioni)

27 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

Classi numerose, vittoria Codacons per risarcimento danno esistenziale

 

E’ la prima vittoria contro la Pubblica Amministrazione in Italia, tramite l’azione collettiva della class action. E’ la stessa Codacons , che aveva dato il via all’azione, che comunica la notizia, dopo la sentenza del Tar del Lazio (n° 552/2011). La Codacons, infatti, aveva proposto un’azione collettiva contro il Ministero dell’Istruzione, per richiedere un risarcimento a favore delle famiglie che avevano mandato i figli in classi numerose e sovraffollate, cioè al di là dei limiti normativi previsti. Il Tar ha accolto il ricorso, concedendo al Ministero un lasso di tempo di 120 giorni, per approntare un piano di edilizia scolastica e organizzativo, tale da risolvere il problema delle cosiddette classi “pollaio”. La Codacons aveva richiesto 2500 euro per famiglia, argomentando del danno esistenziale che tale sovraffollamento avrebbe procurato ai ragazzi coinvolti in tali aule. Secondo l’associazione in difesa dei consumatori sarebbero gli stessi insegnanti a subire un danno. Inoltre, sarebbero a rischio sovraffollamento ben 12000 classi, il 28% del totale. La questione è destinata senz’altro a proseguire e non risolversi con questa sentenza. Difficile che il risarcimento possa avere attuazione, anche in considerazione dell’enorme numero di persone coinvolte nel caso e dalla quasi impossibilità pratica di dimostrare i requisiti richiesti per ottenere il risarcimento. Ma la questione sollevata, per lo meno, ha il merito di accendere i fari su un problema molto italiano.

NOTIZIE GIURIDICHE

Assistenza al familiare disabile: permessi retribuiti anche in caso di lontananza

La sentenza del Tar Puglia-Bari n. 63 del 14 gennaio 2011 si pronuncia in materia di fruibilità da parte del lavoratore dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992. La legge prevedeva che colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità -parente o affine entro il terzo grado, convivente- ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. La normativa in proposito prevedeva inoltre che il genitore o il familiare lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, e che sia con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. L'inciso "con lui convivente", inizialmente presente nel testo dell'articolo 33, è stato poi soppresso dall'art. 19 della legge 53 del 2000. Secondo la circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007 il requisito della continuità non coincide con l'assistenza quotidiana, ma è sufficiente che tale assistenza si svolga secondo criteri di sistematicità e adeguatezza, che non si escludono in caso di lontananza del dipendente dalla sede del disabile. Quindi la distanza non può essere considerata elemento risolutivo per la mancata concessione del beneficio. Secondo i giudici il valore dell'autorganizzazione dell'amministrazione (nel caso di specie la Guardia di Finanza) e quello della tutela della salute (art. 32 Cost.) devono essere bilanciati, rimanendo preminente il diritto alla salute della persona assistita. Siffatta disciplina deve quindi essere estesa anche ai dipendenti della Guardia di Finanza: in caso contrario si verificherebbe una situazione discriminante per tale categoria di lavoratori. Premesso ciò, il TAR si è pronunciato favorevolmente nei confronti della richiesta del dipendente della Guardia di finanza di usufruire dei tre giorni di permesso mensile finalizzati all'assistenza del familiare.

25 gennaio 2011

Good Morning Velletri















Good Morning Velletri



Così si chiamerà la nuova Rubrica che immortalerà con foto e filmati , i fatti negativi della nostra città , e che si spera trovi al più presto una soluzione più efficace e non temporanea

24 gennaio 2011

Velletri e dintorni


Via borgia questa mattina , come anche in altre via il cedimento del sottosuolo provoca queti problemi , per non parlare delle strade cittadine un vero colabrodo al quale il porvi rimedio attappando le stesse , non risolverebbe il problema , velletri ha bisogno di qualcosa di più concreto

23 gennaio 2011

NOTIZIE GIURIDICHE

Cassazione: imprenditore non risponde di evasione fiscale se commercialista si assume dell'omesso pagamento IVA

 

Se il commercialista si assume la responsabilità della mancata dichiarazione l’imprenditore non risponde del reato di evasione fiscale. A dirlo è una sentenza della Suprema Corte, in particolare la n. 1806 depositata il 20 gennaio 2011. Secondo la ricostruzione della vicenda, dopo una sentenza di non luogo a procedersi nei confronti del rappresentante di un’azienda in quanto il suo commercialista si era assunto tutte le responsabilità dell’omessa presentazione e del versamento dell’Iva, la Procura generale ricorreva in cassazione sostenendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Dal ricorso proposto dal pubblico ministero si legge infatti che la sentenza andava impugnata in quanto appariva “del tutto illogico che una persona in buona fede circa la mancata presentazione della dichiarazione annuale per più annualità non avesse consapevolezza quanto meno del mancato versamento dell’imposta dovuta, il cui ammontare si collocava ogni anno nell’ordine di alcune decine di migliaia di euro”. I giudici della terza sezione penale hanno però rigettato il ricorso spiegando che “il giudice dell’udienza preliminare ha preso in considerazione l’importo dell’imposta effettivamente evasa sulla base delle valutazioni compiute dalla Guardia di Finanza, con la conseguenza che non può dirsi illogica l’affermazione contenuta nella parte conclusiva della sentenza circa la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità; questa conclusione sarebbe da sola sufficiente per in considerare la decisione immune dai vizi logici prospettati dal ricorrente anche con riferimento al secondo profilo di ricorso”.

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Sezioni unite penali: circolare a bordo del veicolo sequestrato non è reato ma illecito amministrativo

Girare a bordo del veicolo sequestrato non è un reato ma un illecito amministrativo. Questa è la decisione della Corte di Cassazione che ha messo nero su bianco il principio nella sentenza n. 1963/11 con cui le Sezioni Unite Penali hanno risolto un contrasto giurisprudenziale basato su un concorso di norme (solo apparente) tra l’art. 334 del codice penale e l’art. 213 del Codice della Strada. Come hanno spiegato i giudici, mentre il primo articolo punisce, genericamente, chi sottrae o danneggia cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa, il secondo disciplina il sequestro precisando la sua natura amministrativa. Secondo i giudici delle Sezioni Unite, che hanno citato l’art. 9 della legge 689 del 1981 per risolvere l’apparente contrasto, in casi del genere è la norma speciale a dover essere applicata che, come nel caso di specie, prevede oltre ad una multa anche la sanzione accessoria della sospensione della patente. 

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Cassazione: CID non è piena prova in giudizio. Può essere liberamente apprezzato dal giudice

In materia di sinistri stradali, il CID non fa piena prova in giudizio ma la sua valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice. È questo il principio contenuto nella sentenza n. 739 del 2011 con cui gli ermellini hanno rigettato il ricorso di una società la cui auto era stata coinvolta in un incidente. “Va ritenuto – hanno spiegato i giudici della terza sezione penale - che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., 5.5.2006, n. 10311)”.

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Lavoro: donna cinese fa causa a datori di lavoro. Primo caso in Italia

Per la prima volta in Italia una lavoratrice cinese si è rivolta a un sindacato per denunciare di essere stata ingiustamente licenziata da una ditta gestita da suoi connazionali e presso cui lavorava. Il fatto è accaduto a Prato e ne ha dato notizia il quotidiano 'Il Tirreno' spiegando che si tratta del primo caso in Italia riguardante esponenti della comunita' cinese, ritenuta tradizionalmente chiusa su questi temi. La donna si era presentata in lacrime alla Cgil di Prato spiegando si aver lavorato da aprile ma di essere stata messa in regola solo il 29 luglio scorso con un contratto part time con un salario di 500 euro in busta paga ed una parte in nero. L'azienda aveva anche ricevuto un'ispezione. La donna era stata licenziata perchè aveva chiesto di assentarsi per un mese per tornare dalla sua famiglia e sottoporsi a cure mediche in base. Aveva anch esibito dei certificati rilasciati da un medico di Prato. La risposta dell'azienda era stata l'immediato licenziamento. Ora il sindacato avvierà la vertenza contro la ditta.